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Bollette, meno stime e più consumi effettivi. Bonus 60 euro per ritardo fatture

05 agosto 2016 | 15.39
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Bollette, meno stime e più consumi effettivi. Bonus 60 euro per ritardo fatture

Dal gennaio 2017 bollette con meno stime e sempre più consumi effettivi, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti, con la registrazione di quelli non andati a buon fine, sia a nuove misure per la diffusione dell’autolettura; obbligo di emissione della bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (o altro termine indicato nel contratto di mercato libero), pena indennizzi automatici crescenti a favore dei clienti fino a 60 euro. Nuove regole per la riduzione delle fatture miste (cioè con letture effettive e stimate insieme), rateizzazione obbligatoria per il venditore - anche nel mercato libero - nei casi di importi anomali o di mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità in tema di fatturazione di periodo, valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas, con l’obiettivo di migliorare il processo di fatturazione, rendendolo sempre più coerente ai reali consumi.

Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela Simile e per il mercato libero (in questo caso con alcune possibilità di deroga) e si sommano agli interventi già approvati dall’Autorità per la fatturazione di chiusura, entrati in vigore lo scorso giugno, ora ricompresi nel Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF).

Le nuove regole in tema di fatturazione inoltre rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard che saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo, che i venditori del mercato libero dovranno includere obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte, e che sarà definita con un prossimo documento di consultazione.

Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione prevedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore, che dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, quindi le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore.

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura per entrambi i settori. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi.

Inoltre, qualora nei confronti dei clienti che hanno misuratori abilitati alla telegestione o sono letti con dettaglio giornaliero venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura; in tali casi il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10 a carico del distributore. Il venditore dovrà acquisire anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica.

Per ridurre la presenza di fatture miste, nella bolletta contenente dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore poi potrà procedere al ricalcolo (conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture. Viene in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato; superato tale termine, il venditore dovrà riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo. A questi indennizzi si sommano quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura.

E’ stato poi ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero, ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative.

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