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Strisce blu: quando la multa è illegittima

09 ottobre 2016 | 08.11
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(Foto Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Sempre più spesso i cittadini contestano le multe relative alle 'strisce blu', per presunte irregolarità o per violazioni inerenti il ticket. Ma come si fa a capire se una contravvenzione è davvero illegittima? Ecco le nozioni di base, secondo studiocataldi.it.

SOSTA SULLE STRISCE BLU OLTRE L'ORARIO DEL TICKET - Non è infrequente che ci si ritrovi sul parabrezza una multa per aver lasciato l'auto in sosta oltre l'orario coperto dal ticket regolarmente acquistato ed esposto. Il mancato rinnovo del grattino, tuttavia, non integra un illecito sanzionabile: il Codice della Strada, infatti, prevede soltanto che il ticket debba essere acquistato ed esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sulla possibilità che, una volta scaduto, non sia stato rinnovato.

Il dettaglio non è passato inosservato alla giustizia italiana, come dimostrano le pronunce dei Giudici di Pace che hanno portato la vicenda sino all'attenzione del Ministero. Il Giudice di Pace di Lecce, ad esempio, ha chiarito che "La sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall'art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)".

In un parere del 13 marzo 2014, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che "in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo". I competenti Uffici del MIT hanno, dunque, ritenuto che il pagamento in misura insufficiente, in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente un'inadempienza contrattuale.

Un concetto ribadito lo scorso anno dalla nota del MIT n. 53284 del 12 maggio 2015, che ha affidato ai Comuni la possibilità di regolamentare le conseguenze della fattispecie, per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini. A tal fine il Comune, evidenzia il ministero, può, nell'ampia varietà di misure disponibili, "selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire" ad esempio "al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta".

Si tratta di una regolamentazione che nella gran parte dei Comuni italiani non è stata adottata: soltanto esibendo davanti al giudice la necessaria documentazione, infatti, l'Ente territoriale potrebbe "liberarsi" nella causa in cui l'automobilista avesse impugnato la multa ritenuta illegittima. In caso contrario, senza un'eventuale ordinanza, la sanzione dovrà essere dichiarata definitivamente nulla.

Va precisato, tuttavia, che ciò vale nelle aree (la maggior parte) in cui la sosta può avvenire per tempo indeterminato; se, invece, nell'area sono fissati limiti massimi di sosta, la multa è da considerarsi legittima.

Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 16258/2016) si è discostata dall'orientamento ministeriale, affermando che la permanenza oltre il tempo pagato integra un illecito amministrativo e non un mero inadempimento: pertanto, sostare nelle strisce blu con il ticket scaduto meriterebbe la multa alla stessa stregua di quanto avviene quando l'automobilista non si munisce affatto di biglietto. Ove la sosta si protraesse oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, precisano i giudici, si incorrerebbe in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'articolo 7, comma 15 del Codice della strada.

SE IL PARCHIMETRO NON HA IL BANCOMAT - A partire dal primo luglio 2016 i Comuni italiani sono obbligati ad abilitare i pagamenti elettronici sui dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento. Si tratta di un onere imposto dalla Legge di Stabilità 2016 che ha esteso anche al parchimetro la necessità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo "oggettiva impossibilità tecnica". Molti Comuni si sono attivati per i necessari adeguamenti, ma la maggior parte ancora no. Gli automobilisti che non siano in grado di acquistare il ticket per mancanza del pos, potrebbero quindi sentirsi legittimati a non pagare. Tuttavia, essendo la questione assai recente, non esistono precedenti giurisprudenziali che potrebbero giustificare qualunque tipo di iniziativa individuale del cittadino, pertanto si consiglia accortezza.

SE MANCANO PARCHEGGI GRATUITI NELLE VICINANZE - Il Codice della Strada, art. 7, comma 8, stabilisce che, qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite di particolare pregio storico e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica. Ciò in sostanza rende illegittima una sanzione elevata al trasgressore che non abbia esposto il ticket se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la sosta è gratuita.

Tale assunto ha trovato varie conferme giurisprudenziali: la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 18575/2014 ha precisato che, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8.

Questo perché, come più volte ritenuto dalla Corte, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: "Spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi".

Ancora la Cassazione, nella recente sentenza n. 4130/2016, ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazione per le zone definite area pedonale o a traffico limitato ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Sarà, quindi, inutile il ricorso contro la sanzione per ticket non pagato sulle strisce blu se l'area rientra in quelle predette o, come avvenuto nel caso di specie, se il piano urbano del Comune abbia giustificato l'inserimento nelle aree definiti "centrali" stante la brevissima distanza dal centro storico.

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