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Banche, dl 'salva risparmio' è legge, 20 mld per settore credito

16 febbraio 2017 | 16.51
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Banche, dl 'salva risparmio' è legge, 20 mld per settore credito

Nascita del fondo da 20 miliardi di euro per le banche in difficoltà; riapertura dei termini per il rimborso di clienti, e parenti, dei 4 istituti di credito falliti; introduzione dell'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa per tutti i cittadini. Il dl 'salva risparmio' supera l'ultimo esame alla Camera, con 246 voti favorevoli, 147 contrari e 22 astenuti, e diventa legge. Per accelerare l'approvazione del testo, che sarebbe 'scaduto' tra 4 giorni, il governo è ricorso alla fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Per il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con l'approvazione del provvedimento viene fatto ''un passo avanti per garantire più sicurezza economica a famiglie e imprese''.

Ecco cosa prevede il decreto legge banche.

FONDO: Avrà una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, che serviranno a coprire gli oneri delle operazioni di: sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale; garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione; erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

GARANZIA: Lo Stato potrà garantire le passività delle banche che hanno sede legale in Italia ed i finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

ACQUISTO: Il ministero è quindi autorizzato a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress.

AZIONI: Per stabilire il valore da attribuire alle azioni che il ministero dovrà acquistare vengono stabilite due modalità da applicare alle banche quotate e agli istituti le cui azioni non sono negoziate su mercati regolamentati. Viene inoltre definito il metodo di calcolo delle azioni, per evitare operazioni speculative.

DIRIGENTI: Il Mef potrà decidere di condizionare la sottoscrizione del capitale alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale degli istituti interessati alle misure. Inoltre potrà fissare un tetto alle retribuzioni degli organi apicali.

EDUCAZIONE FINANZIARIA: Nasce il programma per sviluppare una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Viene istituita e disciplinata presso il ministero dell'Economia un comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

FONDO SOLIDARIETÀ: Il rimborso dei risparmi persi, in seguito alla risoluzione dei 4 istituti di credito, potrà essere chiesta anche dai coniugi e parenti fino al secondo grado dei clienti che sono deceduti. Viene prorogato fino al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario; inoltre si stabilisce la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze.

DTA: Cambiano le modalità ed i termini per il versamento del canone che occorre pagare per poter trasformare de Deferred tax assets in credito d'imposta. Slitta inoltre di un anno la decorrenza della disciplina. La misura viene inoltre estesa agli istituti di credito cooperativo.

FONDO RISOLUZIONE: Viene integrata la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo il perimetro delle obbligazioni ad connesse, i costi, gli oneri e le spese che possono essere coperti dal Fondo.

TRENTO E BOLZANO: Le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, composti solo da banche con sede legale e operatività esclusiva nella stessa provincia autonoma, e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe.

BURDEN SHARING: Vengono disciplinate le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca. Si chiarisce, inoltre, che la sottoscrizione delle azioni da parte del Mef è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Viene inoltre disposta la neutralità fiscale, con esclusione dal computo Ires e Irap, di ogni eventuale differenza (positiva o negativa) derivante alle banche dalle misure di burden sharing.

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