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Cauzione d'affitto: quando va restituita e come funzionano gli interessi

23 febbraio 2017 | 12.13
LETTURA: 3 minuti

Cauzione d'affitto: quando va restituita e come funzionano gli interessi

Cauzione d'affitto: quando va restituita e come funzionano gli interessi? Quando prende in affitto un immobile, oltre alle spese iniziali relative alla registrazione del contratto, il nuovo inquilino è chiamato a versare al proprietario di casa un deposito cauzionale che servirà a coprire o ridurre gli eventuali danni causati dalla sua presenza all'interno dell'abitazione.

La somma viene erogata anche a garanzia dell’adempimento delle varie obbligazioni a carico dell'affittuario, come il pagamento dei canoni d'affitto e degli oneri accessori.

In base a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392., la cauzione d'affitto non può essere superiore a tre mensilità del canone (sia che si tratti di locazione ad uso abitativo che commerciale), spese condominiali escluse, generalmente.

Non tutti sanno però che la cifra depositata produce degli interessi legali, che vanno corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Se invece il proprietario di casa non ha restituito gli interessi annualmente, è tenuto a versarli in un'unica soluzione alla scadenza del contratto, come dispone la sentenza della Cassazione n. 9287/1987.

Cessata la locazione, la cauzione d'affitto va restituita all'affittuario. Tale obbligo per il locatore scatta solo alla fine del contratto, a patto che l'inquilino abbia adempiuto a tutti gli obblighi prefissati. Secondo la legge, il locatore non può sottrarsi al versamento degli interessi legali sul deposito cauzionale.

Questi interessi vanno corrisposti all'inquilino anche in assenza di una sua richiesta esplicita ed eventuali clausole contrattuali contenenti una disciplina diversa dalla legge sono da considerarsi non valide.

Il locatore è inoltre tenuto a restituire immediatamente la cauzione d'affitto al momento della scadenza del contratto, anche se ritiene vi siano ragionevoli motivi per trattenerla.

In questo caso, infatti, il proprietario deve iniziare una causa e chiedere al giudice di disporre l’attribuzione del deposito cauzionale in suo favore. In assenza di liti pendenti, se il locatore non ha provveduto all'immediata restituzione della somma, il conduttore può attivare un ricorso per decreto ingiuntivo contro il proprietario dell'immobile.

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