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Scadenzario

Imposte e ritenute non versate, ultimo giorno per mettersi in regola

20 marzo 2017 | 12.41
LETTURA: 4 minuti

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a cura della redazione web

20 marzo, ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 febbraio 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (il cosiddetto 'Ravvedimento breve'). E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, rivolgendosi ai contribuenti che devono "regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni".

Categorie di contribuenti interessati dal 'Ravvedimento breve' sono: dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi associati, società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Società Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, enti che non svolgono attività commerciali ed organi e amministrazioni dello Stato.

Come fare - Attraverso il 'Modello F24' con modalità telematiche; direttamente, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito; oppure tramite intermediario abilitato.

I non titolari di partita Iva, ricorda l'Agenzia, "potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore". Inoltre, si precisa, "i sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo".

Ecco i codici tributo:

1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef

1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires

1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva

1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap

1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale

1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE

4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI

4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE

4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI

4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE

4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI

8901 - Sanzione pecuniaria Irpef

8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

8904 - Sanzione pecuniaria Iva

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

8907 - Sanzione pecuniaria Irap

8918 - Ires - Sanzione pecuniaria

8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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