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Spese scolastiche, c'è lo sconto per le gite

07 aprile 2017 | 06.43
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Immagine di repertorio (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Con la circolare 7/E/2017 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei Caf viene fatta luce sulle voci detraibili nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un documento definito 'omnibus', che contiene tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Tra le spese detraibili nel 730 rientrano anche le spese scolastiche non universitarie che quest'anno saranno detraibili con l'aliquota del 19 per cento su un importo massimo di 564 euro per l'anno 2016 per alunno o studente.

La detrazione, spiega l'Agenzia delle Entrate, spetta in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, tuttavia, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione.

Tra le novità inserite nella circolare rientra la detrazione delle spese per la mensa scolastica, l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi (detraibilità valida anche se il servizio non è stato deliberato dagli organi di istituto). Via libera, poi, alla detrazione sulle spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come ad esempio corsi di lingua o di teatro deliberati dagli organi d'istituto e svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza.

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (come ad esempio all’agenzia di viaggio).

La detrazione non spetta invece per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico. Per avere riconosciuto l'onore, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio) e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell’alunno o studente. L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. A partire dall'anno 2016, infine, non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nel 2015.

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