Il Consiglio di Stato interviene nella vicenda della soppressione da parte del Cdm del comma 2 dell'articolo 211 del codice degli appalti, che avrebbe comportato una riduzione del potere di controllo dell'Anac, e precisa di non averne mai chiesto l'abrogazione ma piuttosto una riformulazione per potenziarne efficacia.
"In relazione a notizie di stampa concernenti la soppressione nel decreto correttivo del codice dei contratti pubblici di una norma sui poteri dell’Anac, si precisa che nessun parere del Consiglio di Stato ha chiesto l’abrogazione dell’art. 211 comma 2 - si legge in una nota - nel parere, al contrario, sono state fornite indicazioni per rendere la 'raccomandazione vincolante' uno strumento efficace e al contempo immune da profili di eccesso di delega e di incostituzionalità".
Il Consiglio di Stato, ricorda la nota, "nel parere sullo schema di decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, ha rinviato sinteticamente a due propri precedenti pareri. In particolare, nel primo parere (2016) sullo schema di codice, il Consiglio di Stato non ha chiesto la soppressione dell’art. 211 comma 2 ma una semplice riformulazione per renderlo coerente con la legge delega e con la Costituzione, salvaguardandone l’efficacia".
"Una riformulazione in chiave di controllo collaborativo - si spiega - ispirata alla disciplina dettata dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990, che avrebbe condotto a un rafforzamento dei poteri dell’Anac e a una tempistica più stringente nell’attività di controllo. Inoltre avrebbe dotato l’Autorità anticorruzione di uno strumento anche più efficace della sanzione economica conseguente all’inosservanza della 'raccomandazione non vincolante'".
"Essendo stato confermato nel codice il testo dell’art. 211, il Consiglio di Stato, nel secondo parere (n. 2777 del 2016) relativo ai provvedimenti attuativi predisposti dall’Anac, ha proposto misure per un più efficiente funzionamento del meccanismo delle 'raccomandazioni vincolanti' e per un ulteriore rafforzamento del potere dell’Anac mediante 'autotutela sostitutiva”, volta a incidere direttamente sugli atti di gara. Il tutto, conclude il CdS, "nel quadro legislativo del contrasto preventivo alla corruzione, in un’ottica di collaborazione sul piano tecnico, necessariamente rimettendo alla sede politica la responsabilità di ogni conseguente scelta".