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Pensione, che succede se ho versato i contributi a enti diversi?

25 maggio 2017 | 06.55
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Nel corso della vita lavorativa può capitare di essere stati iscritti a due o più enti previdenziali. Il sistema previdenziale italiano si basa su numerosi trattamenti differenti tra loro e gestiti da un notevole numero di enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di assicurati. Cosa succede alla pensione in questi casi? I lavoratori possono fare ricorso a due strumenti particolari: la ricongiunzione e totalizzazione.

All'origine, scrive il portale Pensioni&Lavoro, ciascun fondo era separato: non comunicava con gli altri perché vigeva una sorta di impermeabilità tra le varie categorie professionali. Gli 'spezzoni' contributivi versati nei vari enti davano diritto a pensioni di importo modesto, quando non si perdevano del tutto. A mano a mano che la mobilità del lavoro ha preso piede, però si è consolidato il principio della ricongiunzione, che può essere gratuita o onerosa.

È onerosa se si ricongiungono a una gestione che prevede una contribuzione pari al 33% del reddito, anni in cui si è versato solo il 20% (ad esempio, da lavoratori autonomi a dipendenti). In questo caso, bisognerà versare la differenza. È gratuita, invece, se si ricongiungono periodi con le medesime percentuali di contribuzione. La possibilità di ricongiunzione gratuita riguarda tutti i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali) e gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza. In questo caso il trasferimento dei vari spezzoni contributivi avviene presso il regime generale Inps. Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti non esiste alcuna condizione per la ricongiunzione con il regime generale Inps e, quindi, il conseguente cumulo con la contribuzione da lavoro dipendente

Totalizzazione, invece, significa sommare i periodi di contribuzione per raggiungere o i 40 anni di contribuzione oppure almeno 20 anni se la pensione matura dopo i 65 anni. Se ad esempio si è stati iscritti a tre enti diversi, questi periodi daranno luogo a una prestazione pensionistica autonoma. In questo caso, i due enti verseranno all'ultimo ente a cui è iscritto il lavoratore la loro quota di pensione che, sommata con le altre, costituirà la pensione totalizzata. A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione è sempre gratuita.

Per ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un'apposita domanda all'ente presso cui da ultimo il lavoratore interessato è (o è stato) iscritto. Il calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo, il più penalizzante. Il pagamento della pensione 'totalizzata' è effettuato sempre dall'Inps, anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps. La pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19esimo mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti, mentre quella anticipata decorre dal 22esimo mese.

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