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Pignoramento stipendio, cos'è e come funziona

04 luglio 2017 | 06.47
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(Foto Fotogramma)
(Foto Fotogramma)

Il pignoramento dello stipendio rientra tra i provvedimenti esecutivi di cui la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi per recuperare l’eventuale credito, nei confronti del contribuente debitore. Si tratta - come si legge su guidafisco.it - di un atto formale previsto dal nostro ordinamento che rientra nel cosiddetto pignoramento presso terzi, ossia, un procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore.

Nello specifico, il pignoramento stipendio prevede la possibilità per il creditore, di procedere al pignoramento delle somme iscritte a ruolo con due modalità e momenti diversi:

- Pignoramento stipendio notificato all'azienda e cioè prima che la retribuzione venga corrisposta al dipendenti, ovvero, quando ancora la somma è depositata sul conto corrente dell’azienda fino a un massimo di 1/5, calcolato sul netto della retribuzione, e cioè dopo le trattenute di legge (imposte e contributi). Nel suddetto calcolo, non si tengono invece conto delle eventuali cessioni del quinto dello stipendio volontarie in quanto considerate dalla legge come una normale spesa del debitore. In pratica, il quinto pignorabile si applica sull’intero importo netto della busta paga.

- Pignoramento stipendio sul conto corrente, ossia dopo che la retribuzione è stata depositata sul conto corrente del dipendente a seguito del bonifico aziendale. In quest’ultima ipotesi, vi è però un limite all’importo massimo pignorabile che non è sempre uguale in quanto è strettamente correlato alla misura dell’assegno sociale previsto in un determinato anno: il limite massimo pignorabile è pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale. L'importo assegno sociale 2017 è di euro 448,07 per 13 mensilità. Riassumendo: se lo stipendio è già accreditato sul conto corrente, la somma che non può essere pignorata è pari a 1.344,21. Oltre sì. Se il contribuente debitore ha ad esempio sul proprio conto corrente 2.000 euro al momento della notifica del pignoramento, il creditore può pignorare quindi solo 655,79 euro, cioè 2.000 – 1.344,21; se invece l'importo è inferiore a 500 euro, la somma non può mai essere pignorata.

La somma massima pignorabile dallo stipendio presso l'azienda per cui si lavora è:

stipendio fino a 2.500 euro: quota pignorabile è 1/10;

stipendio tra 2.500 e 5mila euro: il limite massimo pignorabile è di 1/7;

stipendio oltre i 5mila euro: il limite massimo pignorabile è di 1/5.

E se il conto corrente è cointestato? Se l’accredito delle somme dovute a titolo di retribuzione, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego, avviene su un conto intestato del debitore, non è pignorabile l’ultimo stipendio accreditato.

E se ci sono più pignoramenti? In questo caso, il pignoramento può arrivare fino al 50% dello stipendio qualora tali pignoramenti siano riconducibili a cause diverse, come ad esempio, l'aver contratto debiti fiscali e non aver pagato l'assegno di mantenimento al coniuge.

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