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Statali, le regole su assenze per malattie gravi

10 luglio 2017 | 07.06
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"In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata". E' quanto prevede finora il contratto collettivo nazionale di lavoro per il pubblico impiego.

Sabato scorso, sul suo profilo Facebook, la ministra per la Pa Marianna Madia ha precisato - definendo "totalmente infondato" quanto riportato in un articolo di stampa - che l'atto di indirizzo inviato all'Aran per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici non contiene una riduzione delle tutele per persone affette da gravi patologie: "Quanto riportato è molto grave" si legge nel post. "Attualmente i giorni nei quali si effettuano terapie salvavita (es. chemioterapia) non hanno un limite - ha spiegato Madia - e così continuerà a essere".

REQUISITI - Secondo quanto si legge sul sito della Fp Cgil, in caso di gravi patologie per dipendenti pubblici, "la disciplina più favorevole, ovvero quella della esclusione dal computo del periodo di comporto di particolari assenze come quelle sopra descritte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui si realizzano entrambi i requisiti richiesti dal disposto contrattuale: la grave patologia e il contestuale ricorso alle terapie salvavita".

RETRIBUZIONE - "L'esclusione dal computo del periodo di comporto determina il conseguente diritto a percepire l'intera retribuzione, anche nel caso in cui il soggetto si trovi già nel periodo di malattia con retribuzione al 50%. Per chiarire ogni dubbio: o si tratta di assenze riconducibili ad effettiva sottoposizione alle terapie salvavita oppure tali giorni di assenza non possono uscire dal computo del periodo di comporto" precisa la Fp Cgil.

CONVALESCENZA - "I giorni di convalescenza post ospedaliera, conseguenti alle terapie salvavita, così come i giorni ritenuti consequenziali alle stesse terapie (come, ad esempio, le assenze per visite di controllo) non possono vedersi applicata l'esclusione dal computo". Inoltre, si legge sul sito del sindacato, "va ricordato che è il lavoratore a dover esibire la specifica documentazione idonea a giustificare il tipo di assenza ossia per dimostrare che la stessa possa essere riconducibile a terapia salvavita".

CERTIFICATO MEDICO - "È quindi nel suo interesse accertarsi che la certificazione medica fornisca le informazioni di dettaglio dei giorni effettivi di svolgimento della terapia, assolutamente necessarie per la corretta applicazione della speciale disciplina contrattuale. Da parte sua - conclude la Fp Cgil - l'amministrazione non può ricondurre le assenze a terapie salvavita se non esplicitato nel certificato stesso".

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