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Mutuo, come accedere al Fondo di garanzia

18 luglio 2017 | 06.57
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L'acquisto della prima abitazione è un passo importante e l'idea di sobbarcarsi un mutuo per i più è motivo d'ansia. E' bene sapere però che esiste un Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C).

Il Fondo, si legge sul sito dell'ABI, viene gestito da Consap Spa, la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014. Con il Protocollo d’intesa tra il ministero dell’Economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari è disponibile sul sito internet del gestore del fondo Consap Spa.

Il Fondo, spiega l'Associazione Bancaria Italiana, rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

- di ammontare non superiore a 250 mila euro;

- destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nella categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, spiega l'Abi, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

- giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;

- nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;

- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione.

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