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Ryanair, non solo rimborsi: ecco i diritti dei passeggeri

28 settembre 2017 | 15.04
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(Fotogramma) - FOTOGRAMMA
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Ancora disagi per i passeggeri di Ryanair alle prese con altre cancellazioni di voli fino a marzo 2018. Ma quali sono i diritti dei viaggiatori e cosa è previsto oltre ai rimborsi? Quali sono inoltre le conseguenze per le agenzie di viaggio? A fare luce è un vademecum stilato dall'Assoviaggi (Associazione italiana agenzie di viaggio e turismo), federazione di categoria promossa e organizzata da Confesercenti.

Assoviaggi premette che "è necessario distinguere l’ipotesi in cui l’agenzia di viaggi abbia venduto esclusivamente il biglietto aereo, ponendosi quindi come mero intermediario, dall’ipotesi in cui l’agenzia di viaggi abbia venduto un pacchetto turistico di cui faccia parte il volo aereo cancellato, rivestendo il ruolo di organizzatore".

PRIMO CASO - Nel primo caso "si può fare riferimento alla Carta dei diritti del passeggero, una guida pratica redatta dall'Enac che riassume le informazioni utili per chi viaggia in aereo, in base alla normativa vigente in materia, aggiornata alle ultime sentenze della Corte di Giustizia Europea". La Carta "offre una chiara sintesi di quali sono le forme di tutela del passeggero in caso di cancellazione del volo".

In tal caso il passeggero ha diritto:

1. Alla scelta, tra:

a) il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) per la parte del viaggio non effettuata; oppure

b) la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale, non appena possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.

2. All’assistenza:

a) pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;

b) adeguata sistemazione in albergo, nel caso di uno o più pernottamenti;

c) trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;

d) due chiamate telefoniche o messaggi via telefax o e-mail.

3. Alla compensazione pecuniaria - salvo alcune eccezioni - calcolata in base alla tratta:

Voli intracomunitari - inferiori o pari a 1500 km - euro 250;

Voli intracomunitari - superiori a 1500 km - euro 400;

Voli internazionali - inferiori o pari a 1500 km - euro 250;

Voli internazionali - tra 1500 km e 3500 Km - euro 400;

Voli internazionali - superiori a 3500 km - Euro 600.

Si specifica che la compagnia può ridurre la compensazione del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (in base alle distanze chilometriche) rispetto all’orario originario.

Si avverte inoltre che la compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui:

1. La compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo è avvenuta per circostanze eccezionali e inevitabili (avverse condizioni meteorologiche, scioperi, carenze relative alla sicurezza).

2. Il passeggero sia stato informato della cancellazione:

a) con almeno due settimane di preavviso;

b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza, se venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originale e con arrivo presso la destinazione finale non oltre le quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;

c) meno di sette giorni prima della data prevista se venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originale e con arrivo presso la destinazione definitiva non oltre due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Nel caso in cui non siano riconosciuti al passeggero i diritti previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, questi potrà presentare reclamo alla compagnia aerea. Si ricorda che l’Enac ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Se a seguito di reclamo il passeggero non riceve risposte adeguate entro sei settimane potrà compilare on line gli appositi moduli di reclamo, disponibili sul sito web dell’Ente.

SECONDO CASO - Nel caso in cui l’agenzia di viaggi rivesta il ruolo di organizzatore di pacchetto turistico, Assoviaggi spiega che "trovano applicazione le disposizioni del Codice del turismo (D. Lgs. 79/2011) e, in particolare, gli artt. 41, 42, 43".

1. Se il viaggio non è ancora iniziato:

a) l’agenzia deve sostituire il volo con un altro, che non comporti modifiche al viaggio;

b) ove la modifica del volo comporti modifiche significative del viaggio, l’agenzia ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, il quale entro due giorni lavorativi deve comunicare se accetta la modifica o se intende annullare il pacchetto, con rimborso del prezzo versato (entro 7 giorni), fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La modifica deve comportare un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo.

2. Se il viaggio è già iniziato:

a) l’agenzia deve adottare soluzioni alternative che consentano la prosecuzione del viaggio, salvo il rimborso per i servizi eventualmente non usufruiti o per la minore qualità degli stessi;

b) se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Si specifica che in ogni caso in cui ha dovuto risarcire il viaggiatore a causa della cancellazione del volo, l’agenzia di viaggi ha diritto a rivalersi nei confronti del vettore aereo.

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