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Cumulo gratuito, funziona così

13 ottobre 2017 | 13.00
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Cumulo gratuito, funziona così

Dopo la conferma del "via libera del ministero del Lavoro alla pensione col cumulo gratuito" da parte del ministro Boschi, sono arrivate le istruzioni Inps al riguardo. Attraverso la circolare n. 140, l'istituto di previdenza fornisce "requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodi assicurativi anche con gli Enti privati".

L'Inps nella sua circolare ricorda come l’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 abbia previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, "l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni".

"In realtà è stato potenziato uno strumento che esisteva già, con la legge 228 del 212 - spiega all'Adnkronos il consulente del Lavoro Antonello Orlando - il problema che prima era rivolta a una platea più esigua: prima era gratis solo per chi andava in pensione di vecchiaia e per la gestione separata dell'Inps". "Ora invece - aggiunge l'esperto - è diventata gratis per tutti, anche nel caso di pensione anticipata".

Pensione di vecchiaia in cumulo - In questo caso l'Inps ricorda che "il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati... tra quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”. Tutto questo perché le Casse professionali possono avere requisiti anagrafici più elevati rispetto a quelli richiesti agli iscritti all’Inps. Per questo, "tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare, può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse". Insomma "la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi".

Pensione anticipata in cumulo - Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) per le donne dal 2017 al 2018. Dal 2018 al 2020, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane), tenendo conto però che in questo caso tale requisito andrà adeguare alla speranza di vita. Anche in questo caso, per il conseguimento devono sussistere gli ulteriori requisiti accessori eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo (come ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali).

Cosa fare - I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Nel caso di pensione di vecchiaia l’interessato, alla maturazione dei requisiti, presenta la domanda di pensione all’Inps che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria. L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.

Pagamento - Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’Inps che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota. L’Istituto è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

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