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Ape sociale

Disoccupazione, ecco le nuove istruzioni

30 ottobre 2017 | 12.55
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(AFP PHOTO)
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"Lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi". E' quanto comunica l'Inps con il messaggio n. 4195, dando le istruzioni operative per attuare il nuovo indirizzo interpretativo del ministero del Lavoro relativo alla disoccupazione per l'accesso all'Ape sociale e per i lavoratori precoci di cui alla legge di bilancio 2017.

Il ministero, informa l'istituto, "ha ritenuto applicabile ai benefici in questione la regola" secondo la quale la disoccupazione "non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi".

MENO DI 6 MESI - Pertanto, si legge sul sito Inps, "eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione (per esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher) non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione".

RIESAME D'UFFICIO - A questo punto, informa l'Istituto, "le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo mentre quelle che sono state respinte, in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione, saranno riesaminate d'ufficio".

LA DECORRENZA - I riesami, ricorda infine l'Inps, "non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge".

GLI ACCERTAMENTI - Il ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha infatti introdotto una lettura più favorevole per gli accertamenti della disoccupazione, precisando che "appare condivisibile l'opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015".

OLTRE SEI MESI - La norma prevede che "lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi"; questo significa che "eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione".

I VOUCHER - Per quanto riguardo il lavoro occasionale, il ministero si è espresso a favore che "possa essere ricompresa" nella nuova lettura la "prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher".

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