cerca CERCA
Venerdì 29 Marzo 2024
Aggiornato: 15:46
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Antitrust, multa da 60 milioni a Unilever per gelati Algida

06 dicembre 2017 | 18.07
LETTURA: 2 minuti

La sede dell'Antitrust (Adnkronos)
La sede dell'Antitrust (Adnkronos)

L’Antitrust ha sanzionato con una multa di oltre 60 milioni di euro Unilever Italia per aver adottato una strategia commerciale che ha danneggiato altri produttori di gelati di piccole e grandi dimensioni, volta a ottenere l'esclusiva delle forniture ai negozi con una serie di clausole e condizioni, ostacolando così la concorrenza.

In particolare la multinazionale anglo-olandese, secondo l'Antitrust ha violato l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, "ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio 'Algida'". E' quanto si legge in un comunicato dell'Autorità.

Nel corso dell’istruttoria, originata da una segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli "La Bomba", operante in prevalenza presso gli stabilimenti balneari, infatti, l’Autorità ha accertato "l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti (sia quelli piccoli che quelli di maggiore dimensione), composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato".

Nel mercato del gelato confezionato in singole porzioni e consumato fuori casa, e pertanto relativo a un prodotto tipicamente destinato a un consumo cosiddetto da “impulso”, le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso.

Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza