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31 gennaio

Canone Rai, chi non deve pagarlo

18 dicembre 2017 | 11.49
LETTURA: 4 minuti

(FOTOGRAMMA) - FOTOGRAMMA
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La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 31 gennaio 2018, ultimo giorno utile per comunicare all'Agenzia dell'Entrate di non essere in possesso di un apparecchio televisivo ed essere esonerati dal pagamento del canone Rai. Per evitare il primo addebito, però, come ha spiegato l'Agenzia in una nota, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva entro fine dicembre, per chi sceglie di farlo in via telematica, ed entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea.

Ma come funziona la dichiarazione? E quali sono gli altri soggetti interessati dall'esenzione?

LA LEGGE DI STABILITA' - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell'apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione, ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).

COME FUNZIONA IL MODELLO - Il modello, segnalano le Entrate, può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

ULTRA 75ENNI - Anche i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, sono esonerati dal pagamento del canone. Per usufruire dell'esenzione, possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull'apposito modello. Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

DIPLOMATICI E MILITARI STRANIERI - Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali, anche gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.

Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica, è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico.

Il modello va presentato direttamente dall'interessato, unitamente a un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere presentata in ogni giorno dell'anno e produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

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