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Incendio traghetto: la Guida, programmazione lavoro base sicurezza

29 dicembre 2014 | 17.10
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Nave e mare determinano situazioni spesso impreviste e imprevedibili. E il Conapo torna sulla questione dei tagli ai Vigili del fuoco e in particolare nautici e sommozzatori.

Incendio traghetto: la Guida, programmazione lavoro base sicurezza

Distribuzione dei compiti e programmazione del lavoro. Sono queste le due condizioni alla base della sicurezza dei lavoratori dei marittimi. A dirlo la 'Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze', realizzata dal settore Navigazione dell'Inail, con la direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia e l’Azienda sanitaria numero 1 Triestina.

"Il tema della sicurezza per i lavoratori del mare -precisa- è uno dei più sentiti. La nave, quale ambiente isolato, e il mare, con le sue caratteristiche di pericolosità e variabilità, determinano situazioni spesso impreviste e imprevedibili. A bordo nave i compiti e le attività devono essere quindi ben distribuiti e il lavoro deve essere programmato per quanto possibile sulla base delle esigenze e delle cadenze individuate. Il personale di bordo in caso di necessità, tuttavia, può essere chiamato in ogni momento a prestare la sua opera, spesso in condizioni critiche".

"Nel lavoro marittimo alcuni fattori -si legge nella guida- rappresentano importanti criticità: le condizioni meteorologiche (come vento, ghiaccio, nebbia); l’organizzazione del lavoro in ambito portuale; la densità del traffico navale; il frequente prolungato periodo di isolamento durante le navigazioni più lunghe. Tali fattori possono condizionare la sicurezza e favorire il verificarsi di incidenti e infortuni".

Per tutti questi fattori, continua la Guida, "è essenziale che la programmazione del viaggio e la strumentazione di bordo permettano sempre di affrontare una navigazione sicura in funzione delle condizioni meteo e del mare". "Nel corso degli ultimi anni -prosegue- si osserva una leggera flessione nell’incidenza degli infortuni denunciati, occorsi ai lavoratori marittimi. Ciò dipende tuttavia anche dalla riduzione del livello occupazionale nel settore. Gli infortuni nel comparto marittimo si verificano prevalentemente nelle categorie del naviglio passeggeri, del trasporto mercantile e in quella della pesca".

"Con riguardo alla gravità degli infortuni -suggerisce la Guida- si può fare riferimento, anziché al totale complessivo degli eventi, alle sotto indicate tipologie di evento: infortuni che hanno causato inabilità permanente e infortuni mortali. Le rilevazioni statistiche indicano un leggero decremento, ma su questo fronte ad incidere è anche la crisi economica con la relativa riduzione dei posti di lavoro. Non si può escludere che anche la cultura della prevenzione cominci a dare i suoi frutti. E' bene, comunque, mantenere sempre alta l’attenzione sui rischi".

In relazione alle qualifiche professionali, si legge, "ogni anno si rileva che oltre il 40% degli infortuni è avvenuto a carico di marinai, piccoli e mozzi-allievi comuni polivalenti". "Se si osserva la sola categoria passeggeri, dove avviene la maggior parte degli infortuni, per le tre qualifiche principali, sopra riportate, le percentuali diventano rispettivamente: 10,23%, 23,1% e 13,74%. La qualifica di piccolo è in assoluto quella più frequente nella categoria passeggeri", sottolinea.

Per circa il 97%, rileva la 'Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze', "gli eventi infortunistici hanno riguardato marittimi di nazionalità italiana". "Per quanto riguarda il restante 3%, circa il 45% di questo -precisa- si riferisce a lavoratori di origine rumena. Oltre il 57% degli eventi infortunistici si è verificato in mare aperto. La distribuzione degli eventi tra mare aperto e porto si differenzia, a volte in maniera significativa, per categoria di naviglio".

Il giorno dell’infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere retribuito dal datore di lavoro. Dal giorno successivo allo sbarco l’Inail corrisponde l’indennità temporanea di inabilità nella misura del 75% della retribuzione in godimento. Non esistono limiti alla durata della temporanea inabilità erogata dall’Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.

Il lavoratore che riporta danni all’integrità psicofisica in conseguenza all’infortunio ha diritto alla liquidazione dell’indennizzo: in capitale, se il grado d’inabilità permanente è compreso tra il 6% e il 15% (il decreto legislativo 38 del 2000 ha stabilito la non indennizzabilità dei danni sotto la soglia del 6%); in rendita, con corresponsione di ratei mensili posticipati, se il grado di inabilità è compreso tra il 16% e il 100%.

La misura della rendita è proporzionata alla percentuale d’inabilità permanente e alla retribuzione percepita, entro un minimale e massimale stabiliti e periodicamente aggiornati dalla legge.

La prestazione ha decorrenza in caso di infortunio dal giorno successivo alla dimissione dell’assistenza temporanea, in caso di malattia professionale, dalla presentazione della domanda amministrativa. La rendita viene aumentata di un ventesimo per ogni quota aggiuntiva spettante per carichi di famiglia e cioè per il coniuge e per ogni figlio vivente a carico dell’infortunato, che non abbia superato il 18° anno di età o sia inabile al lavoro.

Per i figli studenti il limite di età è elevato a 21 e a 26 anni quando frequentino rispettivamente la scuola media superiore o professionale e istituto universitario e non prestino lavoro retribuito.

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