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Pensioni: da consulenti lavoro vademecum per rimborso dopo Consulta

06 maggio 2015 | 14.39
LETTURA: 4 minuti

Dalla Fondazione Studi la circolare 10/2015

Rosario De Luca, presidente Fondazione Studi consulenti lavoro
Rosario De Luca, presidente Fondazione Studi consulenti lavoro

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni superiori a 1.443 euro, i titolari dei trattamenti interessati potranno esigere il credito spettante dalla rivalutazione non riconosciuta e ottenere, vita natural durante, il ricalcolo della pensione. Ma cosa dovranno fare in concreto per ricevere quanto dovuto e in che tempi potranno averlo? A fornire un vero e proprio vademecum per il rimborso è la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nella circolare 10/2015.

"Per avviare il recupero della perequazione - spiega - dovrà, in via preventiva, depositarsi domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso: a) Pin personale; b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc.)".

Nella domanda, fra le voci opzionali, occorre barrare "altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito" e, in nota, inserire "ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", nonché allegare: reddito personale; reddito coniuge; data matrimonio; specificazione della tipologia della pensione (numero e categoria); indicazione l’Iban per i pagamenti.

L’Inps, quindi, secondo la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, potrà: procedere con l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento; rigettare l’istanza; procedere con un accoglimento parziale; non rispondere.

Quanto al termine per il silenzio-rigetto, si ricorda che, "ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 533/1973, 'in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato'". "Decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria - osserva - secondo l’interpretazione dell’articolo 47 comma 7 cit. norm. e, laddove il giudice adito ritenga essenziale la proposizione dell’iter amministrativo, potrà precedersi secondo le ulteriori indicazioni".

"In ogni caso, i tempi di espletamento del ricorso giudiziale - ricorda - variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta delle somme. Sarà sempre necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al giudice del lavoro, che impone la difesa tecnica".

"L’iter d’impugnazione amministrativa della mancata concessione - avverte la Fondazione studi dei consulenti del lavoro - impedisce all’istituto la facoltà di erogazione del credito. Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso attraverso: a) Pin personale; b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc.).

Oggetto del ricorso sarà: "Ottenimento dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012- 2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps introdotto dell’articolo 24, comma 25 del dl 201/2011".

A questo punto, sottolineano gli esperti, "decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria". "Sul termine dei 90 giorni - si chiarisce - si esprime la circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che in tal senso legge l’articolo 46 comma 6 della legge n. 88/1989 che testualmente afferma: 'Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità' giudiziaria'. Prima dei 90 giorni e prima dell’espletamento del’iter amministrativo, non è possibile avviare un’azione giudiziaria ai sensi dall’art. 443 C.p.c.".

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