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Estate: consulenti lavoro, 'e-book' per sapere tutto sulle ferie

11 giugno 2015 | 11.48
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Entro il 30 giugno dovranno essere godute le ferie del 2013, entro il 20 agosto dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie non godute

Estate: consulenti lavoro, 'e-book' per sapere tutto sulle ferie

"Ferie: un diritto irrinunciabile". S'intitola così l'e book curato da Pietro Manzari e Anna Maria Ermacora e pubblicato on line dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del Consiglio dell'Ordine, che, con perfetto tempismo, illustra tutto quello che datori di lavoro e dipendenti devono sapere in materia di ferie.

Entro il 30 giugno dovranno essere godute le ferie del 2013, entro il 20 agosto dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie non godute. La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, necessari per adeguarsi al quadro normativo comunitario. Ritocchi che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione.

"Ai lavoratori dipendenti -si legge- è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le stesse, mentre il periodo di fruizione e le modalità di godimento vengono stabiliti generalmente dai datori di lavoro. Nonostante la pluralità di fonti legislative che regolamentano l’istituto, la materia è quasi interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale".

"I giorni di ferie spettanti -continuano i consulenti del lavoro- si calcolano considerando due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge. La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse, infatti, maturano, durante un periodo di dodici mesi stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi, è equiparata al servizio effettivo".

"Il dipendente che -fanno notare- non lavora per l’intero periodo di maturazione, come di frequente accade nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato".

"Le modalità -sottolineano- di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dai contratti collettivi. Generalmente ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero. Le assenze del lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore non interrompono la maturazione delle ferie".

"I bambini gli adolescenti e coloro che non hanno compiuto i 16 anni -precisano- hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a 30 giorni; per coloro che hanno superato i 16 anni di età, invece, non può essere inferiore a 20".

La contrattazione collettiva di settore "regolerà le modalità di godimento del periodo feriale, stabilendone il trattamento economico, precisando che saranno in ogni caso le disposizioni di legge a prevalere su quelle contrattuali, qualora queste ultime risultino meno favorevoli".

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