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Jobs act: consulenti lavoro, controllo a distanza tutela impresa

19 giugno 2015 | 14.42
LETTURA: 3 minuti

Approfondimento della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro sulla bozza di decreto attuativo del Jobs Act, che modifica l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

Jobs act: consulenti lavoro, controllo a distanza tutela impresa

Controlli a distanza sui dipendenti? Più che una misura per tenere sott'occhio il lavoratore, una forma di tutela a tutto vantaggio dell'impresa. Per evitare che compia un uso improprio dei nuovi strumenti tecnologici a disposizione. Parola della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, presieduta da Rosario De Luca, che ha svolto un approfondimento sulla bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato lo scorso 11 giugno, che modifica l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e che ha suscitato molte polemiche.

“Alla luce della breve disamina - commenta Rosario De Luca - sembra opportuno segnalare che la bozza di decreto legislativo in esame, pur nel rispetto della normativa in materia di privacy, si pone l’obiettivo di attualizzare i sistemi di controllo al contesto sociale odierno, nella consapevolezza che l’attuale impianto normativo risale all’anno 1970, nel quale ovviamente lo sviluppo informatico e telematico aveva ben altre prospettive".

"In tale contesto - continua De Luca - si ritiene positiva l’ipotesi di riforma volta non al controllo indiscriminato del lavoratore nella sua attività lavorativa, ma tendente a tutelare l’impresa dall’utilizzo improprio dei nuovi strumenti di comunicazione”.

Nell’ambito del decreto attuativo approvato dal governo, dunque, spiega la Fondazione Studi, viene modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. "L’azienda, in base al nuovo dettato normativo, potrà effettuare controlli a distanza sui propri dipendenti attraverso impianti audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali) senza la necessità di accordi sindacali preventivi", ricorda.

"A tal riguardo - sottolinea la Fondazione studi dei consulenti del lavoro - si specifica che l’impiego di strumenti di controllo deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente a un accordo sindacale o a una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione territoriale del Lavoro".

"Di particolare importanza è tuttavia la precisazione - rimarca - che il percorso autorizzativo suddetto non sia necessario per gli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e per quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Secondo i nuovi principi, inoltre, si stabilisce che le informazioni acquisite siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso pertanto quelli disciplinari".

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