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Jobs act: in vigore decreto su contratti, da consulenti lavoro circolare

25 giugno 2015 | 16.09
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A fornire agli addetti ai lavori un primo indirizzo interpretativo su come attuare la riforma nelle aziende è la circolare numero 13/2015 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro

Jobs act: in vigore decreto su contratti, da consulenti lavoro circolare

Entra in vigore il decreto legislativo, attuativo del Jobs act, sul riordino delle tipologie contrattuali e cambia l’impostazione sulle false collaborazioni coordinate e continuative. A fornire agli addetti ai lavori un primo indirizzo interpretativo su come attuare la riforma nelle aziende è la circolare numero 13/2015 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, pubblicata oggi in occasione del 'Festival del lavoro' di Palermo, che analizza in dettaglio le nuove norme contenute nel decreto legislativo n. 81/2015.

"Se la precedente riforma Biagi, abrogata dal decreto, interveniva valorizzando le differenti caratteristiche tra il lavoro subordinato e la collaborazione autonoma, obbligando i committenti a indicare in contratto, e riscontrare in concreto, un risultato specifico che rappresenta una caratteristica essenziale del lavoro autonomo, ad oggi - spiega la circolare - la riforma sposta l’indice di valutazione sulla modalità organizzativa adottate dall’azienda, attribuendo le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati anche a quelle forme di collaborazione, con o senza partita Iva, che per caratteristiche di tempo e di luogo, e quindi per i profili organizzativi, sono sostanzialmente simili al lavoro subordinato".

"Da un punto di vista della tecnica legislativa, la nuova norma conferma la nozione classica di lavoro subordinato contenuta nell’art. 2094 del Codice civile, affiancando ad essa una nuova nozione di 'collaborazione organizzata' - precisa - nella quale si attribuisce una valenza legislativa ad alcuni elementi sintomatici più significativi che marcano la differenza tra le due tipologie negoziali: ossia, il tempo e il luogo di lavoro. In presenza di questi requisiti, si applicano le stesse tutele al lavoro subordinato e al collaboratore autonomo".

"I requisiti possono essere certificati dalle commissioni di certificazione - prosegue la circolare della Fondazione Studi - e il lavoratore può farsi assistere anche da un consulente del lavoro; in questo caso, la norma conferma l’affidabilità dalla categoria dei consulenti del lavoro nel ruolo di terzietà. Scompaiono le associazioni in partecipazione ove l’associato sia una persona fisica che apporta lavoro".

La circolare spiega che, "in considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle 'persone fisiche', continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l’associato è rappresentato da un soggetto societario". "In tema di riforma delle mansioni, il decreto introduce la possibilità di cambiare unilateralmente inquadramento al lavoratore in caso di modifiche agli assetti organizzativi destinate a incidere sulla posizione del dipendente", aggiunge.

Per spiegare il significato della 'modifica degli assetti organizzativi', la circolare dei consulenti del lavoro recupera "un orientamento giurisprudenziale relativo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il quale sostiene che quest’ultimo sarà considerato sussistente ad esempio quando la variazione venga realizzata con lo scopo di una più economica gestione dell’impresa, e 'decisa dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi'".

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