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Le sentenze

Affitto, la cauzione va restituita?

31 gennaio 2017 | 08.48
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Quando si stipula un contratto di locazione, l'inquilino deve rilasciare al proprietario dell'abitazione una somma di denaro, la cosiddetta 'cauzione', che il proprietario trattiene a titolo di garanzia nel caso dovessero verificarsi inadempimenti delle obbligazioni assunte, eventuali danni all'immobile o morosità. La pratica, ricorda 'Studio Cataldi', è regolata dall'articolo 11 della legge n. 392/1978 e precisa che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone, stabilendo così un limite massimo di valore alla somma che il conduttore potrà versare.

Se il conduttore ha adempiuto tutti gli obblighi contrattuali su lui gravanti, al termine della locazione la somma versata deve essergli restituita (o compensata). Tuttavia, lo stesso art. 11 precisa che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. La somma versata va dunque restituita maggiorata degli interessi nel frattempo maturati. Un'eventuale clausola contrattuale che prevede che la cauzione non sia produttiva di interessi è da considerarsi nulla.

A dirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12117/2003, che ha chiarito che "l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura imperativa poiché persegue finalità di ordine generale. Ciò tutela il contraente più debole, impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione. Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta nella norma" si legge sul portale di informazione giuridica.

E ancora: "Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25136/2006, ha stabilito che - a norma dell'art. 11 l. 27 luglio 1978 n. 392 - gli interessi anatocistici (cioè gli interessi sugli interessi già maturati, ndr) sul deposito cauzionale possono essere corrisposti dal locatore non alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione di quest'ultimo alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Ne consegue che il relativo credito diviene liquido ed esigibile solo all'esito della pronuncia giudiziale che ne determina l'effettivo ammontare".

"In sostanza - ricorda il portale - la regola dettata dalla norma citata non prevede affatto, secondo il Collegio, una scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauzionale, quindi consentirebbe al locatore di corrispondere l'intera somma, costituita da capitale e interessi, alla scadenza contrattuale definitiva. Solo a seguito della pronuncia giudiziale, si legge, il credito alla restituzione degli interessi sul detto deposito diventa liquido ed esigibile con la determinazione del suo reale ammontare".

Il locatore, ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 23052/2009, "può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore ha proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi d'ufficio". Quanto alla prescrizione della domanda di pagamento degli interessi sulla cauzione, ricorda 'Studio Cataldi', "si ritiene che il 'dies a quo' scatti a partire dal termine della locazione (Tribunale Roma, 11 luglio 2003)". Quanto al termine prescrizionale, "se per la cauzione si ritiene applicare la prescrizione ordinaria decennale, con riferimento ai soli interessi sul deposito cauzionale si tende a seguire la previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni 'gli interessi da pagarsi periodicamente ad anno'".

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