I chiarimenti dei consulenti del lavoro sulla pronuncia della Cassazione.
"Il rapporto che si costituisce tra il sostituto di imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi che disciplinano questo tipo di obbligazioni, compreso quello riguardante l'estensione del giudicato di cui all'articolo 1306 del Codice civile". A chiarirlo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro riportando i principi puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza numero 19580 dello scorso 17 settembre 2014.
"E ciò, a prescindere -fa notare- dalla questione della natura pubblicistica o privatistica della fonte dell'obbligazione tributaria".
"In tale contesto, la facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole -ricorda la Fondazione studi- emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato opera come riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, salvo che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto".