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Bollette a rate anche dopo la scadenza, la svolta dell'Authority

05 giugno 2015 | 13.50
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Nessuna sospensione se cliente non ha ricevuto la comunicazione in tempo

Bollette a rate anche dopo la scadenza, la svolta dell'Authority

Possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Sono le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità per l'energia.

In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

Inoltre, a tutela dei consumatori, spiegala stessa Authority, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura. Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata. L’Autorità già dal 2013 ha affinato la regolazione sul tema che stabilisce tempistiche certe, documentate e congrue, sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente.

Inoltre, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti. Per garantire che le risposte in caso di contestazione degli importi siano pienamente esaustive circa la correttezza della fatturazione, con un lavoro congiunto con le Associazioni dei consumatori e degli operatori, verranno definiti nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.

In caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri, del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non potrà essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).

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