cerca CERCA
Martedì 16 Aprile 2024
Aggiornato: 08:49
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Bollo auto, chi non lo paga

18 ottobre 2020 | 19.08
LETTURA: 4 minuti

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Il bollo auto è quel tributo regionale che tutti i proprietari di un’autovettura sono tenuti a pagare annualmente. In caso di inadempimento, la Regione può effettuare un accertamento e inviare apposito avviso di pagamento, con iscrizione a ruolo della somma dovuta e rischio di incorrere nel fermo amministrativo, con conseguente impossibilità a poter circolare. In realtà, non tutti i proprietari di un’automobile sono costretti a pagare il bollo: esistono delle ipotesi di esenzione che sollevano i proprietari dall’obbligo di dover versare tale tributo, come ricorda laleggepertutti.it.

Quando il bollo auto non è obbligatorio? Si tratta di condizioni particolari al ricorrere delle quali niente è dovuto alla Regione. Ad esempio, il bollo auto non è dovuto nel caso di perdita di possesso, oppure per i titolari di auto storiche. Insomma: esistono diverse ipotesi in cui il bollo auto non va pagato e non c’è il rischio di incorrere in alcuna sanzione. Vediamo cosa dice la legge a proposito e, dunque, stabiliamo quando non è obbligatorio il bollo auto.

Il bollo auto va pagato ogni anno, pena l’obbligo di dover versare una penalità di mora e, successivamente, di incorrere in sanzioni molto più severe.

Nel caso di acquisto di auto usata, l’obbligo di pagare il bollo grava su chi è il formale proprietario al momento della scadenza. Ciò significa che, se qualcuno acquista un’auto e ne diviene l’effettivo titolare pochi giorni prima del termine ultimo per il pagamento, sarà costretto a pagare il bollo fin da subito.

Lo stesso vale per l’acquisto di un’auto a km zero, cioè di un’auto immatricolata dalla stessa concessionaria per raggiungere gli obiettivi di vendita: il primo bollo deve essere pagato da chi risulta proprietario all’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.

In altre parole, il bollo grava su chi è intestatario della vettura il giorno della scadenza del termine del pagamento. Pertanto, se l’acquisto avviene successivamente al suddetto termine, il primo bollo è sempre a carico del concessionario che ha effettuato l’immatricolazione. In caso contrario, sarà l’acquirente a dover pagare. Facciamo alcuni esempi.

Il pagamento del bollo auto avviene tenendo presente tre precise scadenze: gennaio, maggio e settembre. Solo in questi mesi è possibile pagare il bollo in scadenza nel mese precedente.

Il bollo auto copre un arco temporale di un anno. Tuttavia, quando si acquista un’auto nuova al di fuori dei mesi di dicembre, aprile e agosto (cioè dei mesi antecedenti quelli destinati al pagamento), l’importo del primo bollo andrà frazionato e coprirà, pertanto, non dodici mesi, bensì la quota massima necessaria a raggiungere il mese di scadenza più lontano.

Chi acquista un’auto nei primi venti giorni di un mese è tenuto a pagarlo entro la fine dello stesso; questo, però, non significa che il bollo verrà pagato per il suo intero importo.

Chi, ad esempio, acquista un’auto nuova in novembre, non potrà effettuare un pagamento completo con copertura di dodici mesi, poiché la scadenza di novembre non è prevista. Ciò che si potrà pagare sarà l’importo del bollo fino al mese di agosto (che è uno dei tre mesi di scadenza).

Quindi, il bollo auto verrà frazionato e coprirà solamente dieci mesi, fino ad agosto dell’anno successivo (mese di immatricolazione incluso). Per ottenere l’importo effettivamente dovuto sarà sufficiente moltiplicare l’importo annuale per i mesi di copertura, il tutto diviso dodici (i mesi in un anno).

L’anno successivo al primo bollo, invece, comporterà il regolare pagamento per dodici mesi e, quindi, il versamento dell’importo totale.

Come anticipato, ci sono delle ipotesi in cui il bollo auto non va pagato; ecco le principali:

radiazione dell’auto. Con la radiazione l’auto cessa di esistere come bene giuridico; il bollo auto non va pagato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la radiazione del veicolo dal Pra. La radiazione può essere giustificata dal ricorrere di diverse circostanze: demolizione del veicolo; esportazione all’estero; ecc.

furto dell’auto. Per non dover più pagare il bollo occorre denunciare il furto e depositare una copia della denuncia al Pra, ottenendo così la perdita di possesso del veicolo. Ne parleremo diffusamente nei prossimi paragrafi;

vendita dell’auto. Chi cede (a titolo gratuito oppure oneroso) il proprio veicolo a un’altra persona non deve più pagare il bollo, se questo scade dopo la trascrizione dell’atto di vendita o donazione al Pra. Potrebbe però succedere che l’acquirente o il donatario, pur avendo annotato sul libretto di circolazione il passaggio di proprietà, non abbia provveduto alla successiva trascrizione al Pra;

disabilità del titolare. Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto i seguenti soggetti: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolar dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso occorre l’adattamento del veicolo);

auto d’epoca e auto storiche, a partire dal trentesimo anno successivo alla sua immatricolazione;

fermo amministrativo. In genere, gran parte delle Regioni prevede l’esonero del bollo auto in caso di fermo amministrativo eseguito dall’Agente della Riscossione. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha detto che la Regione non è tenuto a garantire questa esenzione e potrebbe disporre ugualmente il versamento dell’imposta;

rinuncia all’eredità: chi rinuncia all’eredità può far trascrivere tale rinuncia al Pra. In questo modo non è più tenuto a pagare il bollo per l’auto del defunto passata in successione;

auto a basso impatto ambientale. Ad esempio, le auto Gpl non pagano il bollo per i primi cinque anni;

veicoli intestati alle Onlus (secondo ciò che prevede annualmente la normativa statale e regionale);

Capitolo prescrizione: il bollo auto si prescrive in tre anni. I tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica doveva essere versata e terminano, quindi, il 31 dicembre del terzo anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di versamento del bollo è illegittima perché ormai caduta in prescrizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza