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Lavoro: Confsal-Salfi, rapporto non può essere regolamentato solo da leggi

24 ottobre 2017 | 11.46
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Sebastiano Callipo segretario generale della Federazione Confsal-Salfi
Sebastiano Callipo segretario generale della Federazione Confsal-Salfi

La mercificazione del lavoro e il principio della giusta retribuzione, nella prospettiva costituzionale di cui all’articolo 36, sono stati al centro dell'intervento del segretario generale della Federazione Confsal-Salfi, Sebastiano Callipo alla riunione dei quadri nazionali della Federazione Confsal-Unsa.

"Nell’eguaglianza dello scambio lavoro-retribuzione -ha spiegato- si realizza la ricomposizione della disparità di forza contrattuale, che attraversa l’intera relazione di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro non può essere regolamentato solo dalle leggi del mercato, avendo anche un contenuto etico".

"Va ridata attenzione -auspica Callipo- al lavoratore nella sua dimensione etica, sottolineando la rilevanza della componente fisica e motivazionale, coinvolti nella prestazione di lavoro, laddove vanno tutelati in quanto espressione di diritti fondamentali non negoziabili, le diverse componenti afferenti la persona del lavoratore, nell’ottica della irriducibilità del diritto del lavoro alle leggi del mercato".

"Diversamente opinando -avverte- la capacità lavorativa, la capacità fisica, non possono, come oggetto del contratto di lavoro, essere strumentalizzati sino a violare i diritti fondamentali della persona implicati nel rapporto di lavoro. Va posto, quindi, un limite inderogabile al processo di mercificazione del lavoro stesso. Il principio della irriducibilità del fattore lavoro alle leggi dell’economia, come limite al processo di mercificazione del lavoro stesso, va attuato all’interno dell’ulteriore criterio della giustizia retributiva".

"Il lavoro -ribadisce il segretario generale della Federazione Confsal-Salfi- ha una funzione sociale, laddove deve sussistere un nuovo rapporto relazionale fra contratto e retribuzione, nel quale ambito il corrispettivo deve essere idoneo a garantire la tutela dei bisogni fondamentali del lavoratore".

Per Callipo "proprio nell’eguaglianza dello scambio lavoro-retribuzione che si realizza la ricomposizione della disparità di forze contrattuali che attraversa l’intera relazione di lavoro subordinato".

"E’ mio convincimento personale -aggiunge- che il carattere della sufficienza della retribuzione dovrà operare nel senso che il trattamento retributivo della prestazione non si identifica con la retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, atta a soddisfare solo le esigenze di mero sostentamento del lavoratore, poiché l’applicazione del principio di giusta retribuzione, ancorato al fondamento etico del rapporto di lavoro, conduce a ritenere che il principio della sufficienza della retribuzione debba garantire il lavoratore anche per l’ottenimento di quei beni funzionali alla realizzazione della piena personalità dello stesso".

"Ovvero -rimarca Callipo- quel complesso di beni immateriali che garantiscono la libertà dal bisogno, rimuovendo anche gli ostacoli che non permettono il pieno sviluppo della persona umana".

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