Conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade infatti il prossimo 31 luglio il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Ma cosa succede dopo questa data? A spiegarlo punto per punto è il portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE HA COMUNICATO L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
- A seguito del pagamento della prima o unica rata
- sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
- può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata
- la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
- possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima
- si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
- i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE HA COMUNICATO IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
- in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
- in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
- in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.