Come ci si deve muovere se risultano ancora nell'estratto di ruolo
Prescritte ma non cancellate. Cosa succede con le cartelle esattoriali che risultano ancora nell'estratto di ruolo? Per il contribuente è possibile annullarle? A fare luce è La Legge per Tutti in un articolo in cui si ricorda innanzitutto che "dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale, senza che siano stati notificati altri solleciti di pagamento, il debito va in prescrizione, cioè non è più esigibile. Questo significa che il contribuente non rischia alcuna azione esecutiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione: niente pignoramenti, niente ipoteche, niente fermi auto".
La Legge per Tutti ricorda anche che "non è più possibile impugnare una cartella esattoriale una volta decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, neanche per intervenuta prescrizione. E siccome una cartella non si prescrive mai in sessanta giorni, non c’è modo di rivolgersi al giudice per far cancellare la cartella dopo molto tempo dal suo ricevimento. Fa eccezione chiaramente il caso in cui la prescrizione si sia verificata già prima della notifica della cartella: si pensi a chi riceve una cartella per una multa stradale ricevuta dieci anni prima (quando il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni) o per un bollo auto non pagato cinque anni addietro (quando il termine di prescrizione è invece di tre anni). In tutti questi casi, la cartella interviene a prescrizione già verificatasi e, pertanto, è ben possibile, nei sessanta giorni dalla sua notifica, ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento. Il contribuente vedrà di certo accogliere il proprio ricorso".
Ma il caso in esame "è un altro: quello in cui il debito, al momento della notifica della cartella, è dovuto ma cessa di esserlo dopo molti anni dalla notifica stessa. La notifica della cartella infatti interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Quindi, ben è possibile che la prescrizione si verifichi a distanza di tre, cinque o dieci anni dalla notifica della cartella se, dopo di essa, il contribuente non riceve alcun sollecito, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca o di fermo auto, pignoramento".
"Il più delle volte - spiega La Legge per Tutti - succede che il contribuente si accorga dell’esistenza di cartelle prescritte dalla lettura dell’estratto di ruolo, ricavabile online dal sito di Agenzia Entrate Riscossione o richiesto allo sportello. Anche in questo caso, non si può fare ricorso. Le ragioni sono le stesse che abbiamo evidenziato sopra: decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, questa non può più essere impugnata. Residua però, in tale ipotesi, una possibilità: quella di impugnare l’estratto di ruolo se, da esso, dovesse risultare la presenza di una cartella mai notificata. In tal caso, il ricorso potrebbe ben essere esteso alle cartelle non ricevute per ottenerne la cancellazione, anche se non ancora prescritte. E ciò perché l’omessa notifica della cartella è causa di nullità della stessa".
"Potrebbe anche succedere - viene spiegato - che la stessa cartella, non notificata, venga contestualmente impugnata anche per prescrizione. Semmai, l’esattore dovesse dare la prova dell’avvenuta notifica (con l’originale della relazione di notifica o dell’avviso di ricevimento della raccomandata), resterebbe tuttavia in piedi la seconda eccezione: quella della prescrizione. Con la conseguenza che il giudice sarebbe comunque tenuto a prendere posizione su di essa ed, eventualmente, ad annullare la cartella".
"Sul punto, si è espressa di recente la Cassazione, secondo cui 'è consentito al contribuente, in quale instauri un giudizio principalmente su impugnazione dell’estratto di ruolo, eccepire in tale sede anche l’intervenuta decadenza o la maturata prescrizione delle pretese erariali contenute nelle cartelle sottese a quel ruolo'. Gli Ermellini hanno quindi nuovamente ammesso l’impugnazione dell’estratto ruolo con cui eccepire il vizio di notifica dei relativi atti sottesi: è interesse del contribuente contestare la notifica poiché l’eventuale accertato vizio di essa si riverbera sull’atto e dà allora spazio all’ulteriore vaglio del decorso dei termini di prescrizione o di decadenza".
A questo punto, "è necessario risolvere il problema del contribuente che, avendo a proprio carico, delle cartelle esattoriali ormai prescritte, voglia comunque farle cancellare dall’elenco dei propri debiti dovuti all’Agente per la riscossione esattoriale. Posto che – come si è detto sopra – è impossibile ricorrere contro la cartella già notificata (per il decorso dei sessanta giorni), tutto ciò che si può fare è di impugnare il successivo atto di riscossione che l’esattore potrebbe notificare. Si pensi, ad esempio, a un preavviso di fermo o di ipoteca notificato a fronte di una cartella già prescritta o a un atto di pignoramento per delle cartelle mai rinnovate negli anni. In tutti questi casi, infatti, l’ultimo atto di esecuzione dell’Esattore è illegittimo perché fondato su un presupposto non più valido: la cartella prescritta".
Quindi, "in buona sostanza, il contribuente che si accorge che, sulla propria posizione, pendono dei debiti per cartelle prescritte non deve fare altro che attendere: attendere il successivo passo dell’Esattore (evidentemente, un atto di riscossione o una misura cautelare) e impugnare quest’ultimo perché illegittimo. Potrebbe anche succedere che l’Esattore non muova alcuna azione contro il contribuente, sapendo che il proprio credito è ormai prescritto. Pertanto, l’indicazione del debito nel proprio estratto di ruolo sarà puramente virtuale, non avendo alcuna possibilità di essere riscosso. In tale ipotesi, si potrebbe anche tentare di chiedere la cancellazione della cartella con un’istanza in autotutela, indirizzata cioè all’Ente titolare del credito e (ad es. Agenzia Entrate, Inps, Regione, Comune, ecc.) e, per presa conoscenza, anche all’Agente per la riscossione" conclude La Legge per Tutti.