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Cartelle esattoriali, rinvio 'costa' oltre mezzo miliardo

02 novembre 2020 | 17.27
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Foto Fotogramma - FOTOGRAMMA
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Lo stop dei pagamenti delle cartelle esattoriali fino all fine dell'anno costerà oltre mezzo miliardo di euro, nel biennio 2020-2021. La perdita di gettito è stimata in 316 milioni di euro per quest'anno e 210 milioni per il prossimo (in termini di indebitamento netto e di fabbisogno), per un totale di 526 milioni. I dati sono contenuti nella relazione tecnica che accompagnano il decreto legge recante 'disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale', che "associa delle perdite di gettito in ragione delle diverse tipologie di proroghe", previste dal provvedimento. Il decreto legge, approvato il 20 ottobre, è all'esame della commissione Finanze Senato, in prima lettura, e dovrà essere approvato dal parlamento entro il 19 dicembre.

Le coperture derivanti dagli oneri sono individuate, per 275,8 milioni per il 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a valere sulle somme trasferite dalla stesa Agenzia e riconducibili a crediti d'imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi e per canoni in locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Altri 40,2 milioni arriveranno dal Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, introdotto nel 2008.

Per il 2021 72,8 milioni vengono recuperati grazie a una norma che 2010 che prevede, per le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

Mentre altri 137,2 milioni per il prossimo anno saranno reperiti mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Nel dossier del Servizio bilancio del Senato si chiedono ''chiarimenti al fine di verificare l'adeguatezza delle coperture utilizzate nel provvedimento all'esame''.

Il decreto legge, si ricorda nel 'Documento per l'esame parlamentare', proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta 'decadenza lunga' del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi (tributari e non tributari) affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021.

Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Per effetto delle modifiche in esame, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 12 mesi: il termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità; i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che vietano di prorogare tali termini.

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