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Cartelle esattoriali, stop proroga: date e scadenze per quelle sospese

03 settembre 2021 | 15.38
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Riprendono a settembre le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione

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Cartelle esattoriali sospese, con lo stop alla proroga il fisco riparte a settembre: riprendono le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni. La ripresa, comunica l'Agenza delle entrate-riscossione sarà ''graduale''. Quali sono le date e le scadenze?

Per ciò che concerne il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa), il contribuente dovrà procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero.

Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

Per quanto riguarda i piani di dilazione, il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza dei piani: la quantità è fissata in dieci rate anche non consecutive dal decreto ristori. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

I contribuenti che hanno beneficiato della sospensione del versamento delle cartelle fiscali potranno chiedere la rateizzazione del debito. Inoltre può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate scadute.

La stessa possibilità viene estesa anche a coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle rottamazioni e il saldo e stralcio) che possono rateizzare le somme ancora dovute.

I contribuenti che hanno congelato i versamenti e non riescono a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione potranno ''chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal decreto legge ristori fino al 31 dicembre 2021'', si spiega in una nota.

Il provvedimento prevede tolleranza fino a 10 rate. Per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).

Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre ''è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione'', spiega l'Agenzia. Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto ristori ha elevato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).

I versamenti possono essere effettuati presso la propria banca, agli sportelli bancomat (atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione 'Trova lo sportello e prenota'. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

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