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Caso Yara, i giudici: "Omicidio per avances sessuali, Bossetti infierì a lungo"

28 settembre 2016 | 13.30
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Massimo Bossetti (Fotogramma) - FOTOGRAMMA
Massimo Bossetti (Fotogramma) - FOTOGRAMMA

Omicidio di inaudita gravità. Così i giudici di Bergamo definiscono il delitto compiuto da Massimo Bossetti, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, uccisa il 26 novembre 2010 con più colpi sferrati con un'arma sconosciuta, e abbandonata in un campo di Chignolo d'Isola."L'anteatta regolarità di vita e l'incensuratezza, uniche circostanze di segno positivo che potrebbero estrattamente valorizzare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appaiono infatti comparabili con la predetta aggravante, che connota l'omicidio di inaudita gravità", scrivono i giudici della Corte d'assise di Bergamo nelle motivazioni di 158 pagine.

Per i giudici, che hanno condannato Bossetti all'ergastolo, "è ragionevole ritenere che l'omicidio sia maturato in un contesto di avances a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza, in grado di scatenare nell'imputato una reazione di violenza e sadismo di cui non aveva mai dato prova fino ad allora".

Le "sevizie e la crudeltà" contro Yara da parte di Bossetti disvelano il suo "animo malvagio", scrivono ancora i giudici di Bergamo. Da parte dell'imputato c'è stata, a dire dei giudici "una condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superficialità dei patimenti cagionati alla vittima e dimostrano l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore".

Secondo i giudici, Bossetti "non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima", Yara, "per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre la ragazza era ancora in vita, dei tagli lineari e in parte simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali e, dunque, idonea a causare sanguinamento e dolore ma non l'immediato decesso".

"Dopodiché - scrivono i giudici - ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato e dove non è stata trovata che mesi dopo". Nelle motivazioni si legge ancora: "E' la presenza del profilo genetico dell'imputato a provare la sua colpevolezza: tale dato, privo di qualsiasi ambiguità e insuscettibile di lettura alternativa, non è smentito né posto in dubbio da acquisizioni probatorie di segno opposto e anzi, è indirettamente confermato da elementi ulteriori, di valore meramente indiziante, compatibile con tale dato e tra loro".

"Il rinvenimento del profilo genetico di Bossetti e la sua collocazione provano che egli è l'autore dell'omicidio - scrivono i giudici - dai tabulati telefonici si ricava che la sera del fatto" - il 26 novembre 2010 - "non era altrove; dalle intercettazioni di conversazioni tra presenti che egli quella sera rientrò a casa più tardi del solito e che neppure nell'immediato, non solo a quattro anni di distanza, disse alla moglie cosa avesse fatto e dove fosse stato".

Non solo, per i giudici: "la sua attività professionale spiega l'inusuale concentrazione sul cadavere di particelle di calce e di sferette di metallo (presenti sul corpo della vittima, ndr) frutto di lavorazioni a caldo o localmente a caldo, di cui solo indumenti e mezzi di lavoratori del settore siderurgico e del settore edilizio possono essere contaminati".

Secondo i giudici di Bergamo "è vero che la dinamica del fatto resta in gran parte oscura, ma ciò non scalfisce il dato probante rappresentato dal rinvenimento del Dna su slip e pantaloni".

"La collocazione del profilo genetico" di Bossetti sugli indumenti della 13enne "prova non solo che l'imputato e la vittima sono entrati in contatto, ma che lui è l'autore dell'omicidio e, a fronte di tale dato, le residue incertezze su dove si sono incontrati, su come la vittima sia stata indotta a salire sul suo mezzo o su quale sia stata la successione dei colpi, non rilevano".

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