Se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 11870/2015 che rappresenta una importante conferma dell'ormai direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore nel riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie - si legge su StudioCataldi.it - la moglie aveva sempre fatto la casalinga e la famiglia viveva con il solo reddito di lavoro dipendente proveniente dal marito, per cui la donna, in sede divorzile, sosteneva di "non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro", di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, denunciando invece che il marito, che nel frattempo era andato a vivere con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto pure una figlia, era un "disoccupato" solo apparente. Avrebbe cioè simulato il suo collocamento a riposo, continuando in realtà a lavorare presso terzi e percependo anche l'indennità di disoccupazione, godendo dunque di una situazione economica certamente superiore alla sua e mantenendosi anche un'auto.