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Cdm impugna 4 leggi regionali

13 luglio 2020 | 17.10
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(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)

Il Cdm, riunito in mattinata a Palazzo Chigi, ha impugnato 4 leggi regionali e ha deciso di non contestarne 13. Nello specifico, il Consiglio dei ministri, durato una manciata di minuti, ha deciso di impugnare la Legge delle Provincia di Trento n. 3 del 13/05/2020 recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022” in quanto alcune norme eccedono la competenza statutaria, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere s) e m) della Costituzione. Per quanto concerne, in particolare, l’impugnativa dell’articolo 52, commi 2, 3 4, lettera c), 6, 7, 8, e degli articoli 53, 54 e 57, successivamente all’entrata in vigore del decreto “semplificazioni”, le disposizioni saranno oggetto di una riunione per valutare l’eventuale rinuncia, anche parziale, all’impugnativa alla luce dell’intervenuta legislazione nazionale.

La Legge della Regione siciliana n. 9 del 12/05/2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, in quanto l’articolo 10, comma 14, eccede dalle competenze statutarie violando la legislazione previdenziale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione in materia di previdenza sociale.

Impugnate, inoltre, la Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 18/05/2020 recante “Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico” in quanto l’articolo 2, estendendo la proroga delle concessioni demaniali marittime a tipologie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa statale vigente, eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con riferimento alla tutela della concorrenza.

Nonché la Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 18/05/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”, relativamente, all’articolo 1 in materia di trasferimento dei beni immobili in quanto eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma lettera l) in materia di ordinamento civile; all’articolo 3, comma 1, in materia di esenzione di tasse comunali in quanto le norme eccedono le competenze statutarie, in contrasto con l’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione e all’articolo 11, in materia di reggenza dei segretari comunali, che eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione in materia di ordinamento civile.

Al contrario, non sono state impugnate la Legge della Regione siciliana n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”; la Legge della Regione Puglia n. 13 del 15/05/2020 “Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero–caseario”; la Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 18/05/2020 “Misure urgenti in materia di cultura e sport”; la Legge della Regione Veneto n. 17 del 20/05/2020 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”; la Legge della Regione Veneto n.18 del 20/05/2020 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".

E ancora, il governo non impugnerà la Legge della Regione Veneto n. 19 del 20/05/2020 “Iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta. Istituzione di ecomusei del vino e patrocinio regionale ad associazioni operanti per la cultura del vino. Modifiche alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto” e successive modificazioni”; la Legge della Regione Lombardia n. 12 del 21/05/2020 “Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)”; la Legge della Regione Umbria n. 5 del 20/05/2020 “Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari”.

Medesima decisione per la Legge della Regione Lazio n. 2 del 27/05/2020 “Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del Commercio) e successive modifiche”; la Legge della Regione Calabria n. 5 del 29/05/2020 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)”; la Legge della Regione Calabria n. 6 del 08/06/2020 “Abrogazione della legge regionale n. 5/2020 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012))”.

Infine non saranno impugnate la Legge della Regione Sicilia n. 11 del 21/05/2020 “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2020”; la Legge della Regione Veneto n. 22 del 29/05/2020 “Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. Modifica articolo 11, comma 2”.

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