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Codacons cita in giudizio organizzatori concerto McCartney

17 giugno 2020 | 16.35
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Codacons cita in giudizio organizzatori concerto McCartney

Parte la prima causa italiana contro i mancati rimborsi dei concerti annullati a seguito dell’emergenza coronavirus. A presentarla il Codacons, che sta ultimando le carte per citare formalmente in giudizio la Di and G. srl, società organizzatrice dei concerti di Paul McCartney che avrebbero dovuto tenersi il 10 giugno a Napoli in Piazza Del Plebiscito e il 13 giugno a Lucca per il Summer Festival.

"L’associazione, che rappresenta in Italia tutti gli spettatori beffati dalla truffa legalizzata del voucher come unica forma di rimborso di eventi annullati- ha deciso di ricorrere al Tribunale di Napoli intentando la prima causa per conto di centinaia di utenti che hanno speso soldi per il concerto, ritenuto dagli appassionati di musica un evento unico e irripetibile, e che si ritrovano ora obbligati ad utilizzare voucher sostitutivi da usare per spettacoli verso cui non nutrono alcun interesse", spiega il Codacons.

L’atto di citazione predisposto dagli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino del Codacons contro la D’Alessandro e Galli si fonda in primo luogo "sull’art. 1463 c.c. che prevede come, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito".

Ma, spiega l'associazione dei consumatori, è basato "anche sui principi stabiliti dalla Cassazione, secondo cui “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione” (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)".

Aderendo ai suddetti principi "è evidente che l’acquirente, in caso di richiesta di rimborso per spettacoli annullati, ha pieno diritto a ricevere l’equivalente della prestazione corrisposta per l’evento soppresso, e a nulla valgono le disposizioni del Decreto Cura Italia sugli spettacoli cancellati, che cadranno inevitabilmente in Tribunale, essendo contrarie ai principi sanciti dalla Cassazione", conclude il Codacons.

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