“Non è dato comprendere perché mai debba ritenersi abnorme un provvedimento pacificamente adottato, al netto della non immediata identificabilità dell’autore della sottoscrizione, nell’ambito dei poteri organizzativi interni di una sezione del Tribunale di Roma, giudice naturale designato (salva ogni eventuale, diversa e successiva valutazione sul punto) del giudizio dibattimentale fissato nei confronti del ricorrente”. Lo scrivono i giudici della Sesta sezione penale di Cassazione nella sentenza depositata oggi con cui lo scorso 24 giugno hanno respinto il ricorso dei difensori dell’ex ministro dello Sporti Luca Lotti contro la decisione del tribunale di Roma di trasferire il processo Consip ad un altro collegio.
Per i giudici di Piazza Cavour la decisione non ha comportato “uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario” ma sarebbe frutto dell’esigenza “del tutto legittima (…) di permettere al pm che ha condotto le indagini di seguire personalmente la fase dibattimentale del giudizio”.