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Lavoro: consulenti, circolare su addio causale per contratto a termine

13 giugno 2014 | 13.55
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Deve richiamare diritto di precedenza (circ. n.13).

Lavoro: consulenti, circolare su addio causale per contratto a termine

In attesa di conoscere le interpretazioni del ministero del Lavoro, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con la circolare numero 13, fornisce alcuni indirizzi applicativi sulla legge 78 del 2014 di conversione del disegno di legge 34 del 2014 con cui il contratto a termine si libera della causale, ma non dei limiti.

“La durata del contratto, infatti, non deve superare - fa notare la Fondazione studi - i 36 mesi, mentre è prevista una sanzione amministrativa per chi eccede la soglia del 20% per il suo utilizzo. Il contratto di lavoro a termine deve richiamare obbligatoriamente il diritto di precedenza. Questa nuova informativa dovrà quindi risultare per iscritto nel contratto, anche mediante il semplice rinvio alle norme di legge che disciplinano l’istituto”.

“Per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza -avverte- riguarda le successive assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro per lo svolgimento delle medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza non è attribuito in maniera automatica, ma deve essere esplicitamente esercitato dal lavoratore tramite una specifica comunicazione da rendere al datore di lavoro entro 6 mesi (3 mesi se stagionale) dalla cessazione; decorso tale termine il diritto decade”.

Limitatamente alle lavoratrici madri, sottolinea la Fondazione studi, “il diritto di precedenza viene esteso anche alle assunzioni a tempo determinato (e non solo a tempo indeterminato) operate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”.

“Per i contratti di apprendistato -rileva la Fondazione studi- finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale viene introdotta una interessante variante riferita alla retribuzione spettante all’apprendista. In particolare, si stabilisce che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che tenga conto delle ore effettivamente prestate e che retribuisca le ore di formazione nella misura almeno del 35% rispetto al monte ore complessivo”.

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