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Professioni: consulenti lavoro, praticanti rimborsato dopo sei mesi tirocinio

27 settembre 2016 | 10.44
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Professioni: consulenti lavoro, praticanti rimborsato dopo sei mesi tirocinio

Dopo i primi sei mesi di tirocinio, si legge su 'Italia Oggi', scatta il rimborso spese obbligatorio per i consulenti del lavoro praticanti. Inoltre, il dominus dovrà garantire al tirocinante non solo l'addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione, ma anche la partecipazione a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell'esame di Stato. E' una delle novità contenute nel nuovo codice deontologico dei Consulenti del lavoro, approvato dal Consiglio nazionale e inviato agli Ordini territoriali, ai ministeri del lavoro e della giustizia, al presidente Enpacl e alle organizzazioni sindacali tramite circolare (1136 del 22 settembre scorso). Le nuove regole entrano in vigore oggi.

"L' intervento di modifica -specifica la presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone- si è reso necessario alla luce della riforma delle professioni, dell'introduzione nell'ordinamento giuridico delle Società tra professionisti e delle recenti disposizioni normative in tema di obbligatorietà della formazione per i professionisti".

A cambiare, anzitutto, è infatti l'ambito di applicazione del Codice deontologico, che viene allargato anche alle società tra professionisti iscritte all' albo dei consulenti del lavoro e ai praticanti consulenti. È stata rafforzata, inoltre, la disposizione riguardo il mancato rispetto del regolamento per la formazione continua obbligatoria, che costituisce illecito disciplinare. Viene introdotto poi l'obbligo, per il professionista, di avere una copertura assicurativa per la propria attività, il cui contenuto ed estremi devono obbligatoriamente essere comunicati alla clientela.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a compagini societarie, viene stigmatizzato il comportamento del consulente del lavoro che si presti a eventuali abusi dell'istituto della società tra professionisti. Novità anche per il rapporto con i colleghi, che devono essere ispirati alla correttezza e alla lealtà, con il divieto di registrazione delle conversazioni telefoniche tra colleghi, mentre corrispondenza e contenuto dei colloqui intercorsi non devono essere riportati in atti processuali. Il consulente del lavoro che venga raggiunto da provvedimento di sospensione durante lo svolgimento di un incarico professionale, inoltre, deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da un altro professionista, segnalando il nominativo al consiglio provinciale.

Novità anche in tema di pubblicità informativa, ammessa solo se risponde ai requisiti di verità e correttezza e non risulta ingannevole. E', quindi, vietata la pubblicizzazione della propria attività professionale associando l'immagine del professionista a quella di altre società o enti con finalità elusive delle prescrizioni contenute nello stesso codice deontologico. E' previsto, infine, che il consulente del lavoro non possa accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza averlo prima informato. Allo stesso modo, il consulente dovrà accertarsi che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale.

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