Lo ha stabilito il Tar Sicilia Palermo.
Il Tar Sicilia Palermo, con la sentenza 02285/2014 del 16 settembre 2014, ha deciso che i consulenti del lavoro, iscritti all'Albo dei Revisori legali, possono svolgere la funzione di presidente o componente del Collegio dei Revisori dei conti negli enti locali. Lo rende noto il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
"La sentenza - si spiega - interviene sospendendo l'esecuzione della delibera consiliare n. 27/09, con la quale si dichiarava la decadenza del consulente del lavoro, già iscritto all'albo dei revisori legali, dalla carica di componente del Collegio revisori dei Conti dell'ente, perché non iscritto anche all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili come imposto dalla legge 142/90. Ma l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale è stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88. che dispone che 'll presidente e i componenti dei Collegi dei Revisori dei conti, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili'.
"Pertanto, conseguita l'abilitazione e l'iscrizione nel relativo registro è preclusa ogni ulteriore discriminazione in ragione dell'iscrizione o meno ad altri albi. Di conseguenza, i consulenti del lavoro possono essere revisori legali senza limitazioni", conclude.