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Lavoro: consulenti, tra maternità e stagionali vale diritto precedenza

23 luglio 2014 | 12.42
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Nel tempo determinato, come dice la circolare numero 16.

Lavoro: consulenti, tra maternità e stagionali vale diritto precedenza

Il diritto di precedenza collegato al contratto a tempo determinato è al centro della circolare numero 16 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. "Il periodo di congedo di maternità -sostiene la Fondazione studi- fruito dalle lavoratrici nel corso di un contratto a termine viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi".

"Alle lavoratrici è, inoltre, riconosciuto -fa notare- il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo di attività lavorativa".

"L'eventuale periodo successivo -continua- alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà essere conteggiato".

"Anche i lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali -precisa la Fondazione studi dei consulenti del lavoro- maturano un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali".

"Rispetto ai contratti di lavoro intermittenti a tempo indeterminato -avverte- il lavoratore licenziato matura un diritto di precedenza, se si ha avuto anche solo un giorno di effettivo lavoro nell’ambito di un rapporto anche ad orario ridotto".

"Per i contratti intermittenti a tempo determinato -precisa- si matura un diritto di precedenza, se si è effettivamente lavorato per più di 6 mesi anche in modo non continuativo".

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