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Consulta: “Chi cambia sesso mantenga rapporto di coppia giuridicamente regolato”

11 giugno 2014 | 21.44
LETTURA: 3 minuti

I giudici costituzionali dichiarano “l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164 nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata”

 - INFOPHOTO
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Chi cambia sesso deve poter mantenere un rapporto di coppia giuridicamente regolato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando ‘’l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore’’.

Il caso nasce dal giudizio promosso da una coppia sposata per ottenere la cancellazione della annotazione di ‘cessazione degli effetti del vincolo civile del matrimonio’, che l’ufficiale di stato civile aveva apposto in calce all’atto di matrimonio, contestualmente all’annotazione, su ordine del Tribunale, della rettifica (da ‘’maschile’’ a ‘’femminile’’) del sesso del marito. Per la Consulta ‘’la fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge da un lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere’’.Per la Consulta, quindi, è illegittima la parte della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in cui non si prevede ‘’che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore’’.

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