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Consulta: "Pena attenuata per seminfermo di mente anche se plurirecidivo"

24 aprile 2020 | 15.22
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Consulta:

È costituzionalmente illegittimo il divieto di applicare una diminuzione di pena al condannato plurirecidivo, che risulti affetto da una seminfermità mentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 73, depositata oggi (redattore Francesco Viganò).

La Corte ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria nel corso di un processo penale contro due imputati plurirecidivi, accusati di furto aggravato. La perizia psichiatrica disposta dal giudice aveva evidenziato gravi disturbi della personalità, che diminuivano in maniera significativa la loro capacità di intendere e di volere, pur senza escluderla totalmente.

Nelle ipotesi di vizio parziale di mente, il Codice penale prevede normalmente la diminuzione della pena fino a un terzo. Con la legge "ex Cirielli" del 2005, però, al giudice è stato vietato di applicare questa norma nei confronti dell’imputato che, pur se affetto da un vizio parziale di mente, sia recidivo reiterato, ossia abbia già alle spalle almeno due condanne per delitti non colposi.

La Corte ha ritenuto che questo divieto contrasti con il principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, e dunque anche al grado di rimproverabilità del suo autore. Dal momento che la violazione della legge penale è meno rimproverabile se proviene da una persona con capacità di discernimento e autocontrollo fortemente ridotte a causa di patologie o disturbi della personalità, sono costituzionalmente illegittime norme che, come quella esaminata, impediscano al giudice di diminuire la pena in maniera proporzionata alla minore responsabilità soggettiva del reo. Tutto ciò, ha sottolineato la Corte, non comporta il sacrificio delle giuste esigenze di tutela della società nei confronti di chi ha già più volte violato la legge penale. Il giudice, infatti, ha la possibilità di disporre l’applicazione di una misura di sicurezza (come la libertà vigilata) nei confronti del condannato una volta che questi abbia scontato la pena, così da contenere la sua pericolosità e, al tempo stesso, fornirgli un aiuto per la cura delle sue patologie, oltre che per aiutarlo a reinserirsi nella società.

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