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Coronavirus, ecco gli ammortizzatori sociali nel dl 'Cura Italia

18 marzo 2020 | 07.02
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Per tutti i lavoratori di imprese grandi, medie, piccole e mini, anche con un solo dipendente

Immagine di repertorio (Fotogramma)
Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con il dl per far fronte all'emergenza coronavirus arrivano gli ammortizzatori sociali universali, per tutti i lavoratori di imprese grandi, medie, piccole e mini, anche con un solo dipendente. Nel dettaglio è previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinaria per le aziende che erano in cig straordinaria e per quelle che hanno in corso l'assegno di solidarietà. Sul fronte della Cig in deroga le regioni possono autorizzare nuovi trattamenti per le imprese che non beneficiano delle tutele vigenti per la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario. Ammortizzatori garantiti anche per i lavoratori agricoli, gli stagionali, in particolare del comparto turistico, gli autonomi e chi ha un contratto a tempo determinato.

Nel dettaglio, si legge nel provvedimento, le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 "hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro".

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale "è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Inoltre, si legge nel provvedimento, i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro".

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