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Cosa sono i contributi figurativi

28 giugno 2018 | 06.58
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(Fotogramma)
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Ci sono dei casi in cui l’attività lavorativa viene sospesa e nei quali al dipendente (o al lavoratore autonomo) vengono comunque accreditati i contributi utili ai fini previdenziali. In questo caso è l’INPS - e non il datore di lavoro - ad accreditare i contributi senza alcun onere per il lavoratore. I contributi versati dall’INPS per i periodi in cui si verifica un’interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa si definiscono figurativi; quelli che invece vengono accreditati dall’azienda (in caso di lavoratore subordinato) o dal lavoratore stesso (se autonomo) per i periodi in cui è in piena attività si definiscono effettivi.

Ai fini previdenziali entrambi hanno la stessa validità, ma con alcune eccezioni. Ad esempio, per la pensione anticipata sono necessari almeno 35 anni di contributi effettivi, e non più di 5 di tipo figurativo. Ci sono invece dei trattamenti previdenziali come la pensione di vecchiaia contributiva e quella anticipata contributiva per i quali i contributi figurativi non vengono per nulla riconosciuti. Lo stesso vale per l’opzione donna, strumento che, in attesa di una decisione in merito del nuovo governo, non è stato prorogato per il 2018. Ma quali sono i periodi coperti da contribuzione figurativa?

Come spiegato dall’INPS, questi sono riconosciuti nei periodi in cui il lavoratore non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma, oppure ha percepito una retribuzione in misura ridotta. Sono riconosciuti anche nei periodi in cui l’interessato ha percepito un’indennità a carico dell’INPS (come ad esempio la disoccupazione). Tuttavia ci sono dei casi (come ad esempio per i periodi coperti da Naspi o quelli in cui il lavoratore è posto in cassa integrazione guadagni straordinaria) in cui i contributi figurativi vengono accreditati d’ufficio dall’INPS, altri dove invece è l’interessato a doverne fare domanda.

Nel dettaglio, alcuni esempi di periodi per i quali i contributi sono accreditati a domanda sono il servizio militare e le assenze dal lavoro motivate da malattia, donazione, infortunio, maternità, congedo parentale, malattia del bambino, gravi motivi familiari, permessi 104 o aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.

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