cerca CERCA
Venerdì 19 Aprile 2024
Aggiornato: 15:51
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Covid Calabria, da Tar stop a ordinanze su chiusura scuola 8-21 marzo

09 marzo 2021 | 12.31
LETTURA: 4 minuti

Accolto il ricorso di alcuni genitori, nonché docenti e presidi

Il Tar della Calabria ha sospeso le ordinanze emanate dal presidente della Regione Nino Spirlì che prevedevano, dall’8 al 21 marzo, la chiusura di tutte le scuole, esclusi gli asili nido. Il Tar ha dunque accolto il ricorso di alcuni genitori, nonché docenti e presidi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, determinando la riapertura delle scuole (in attesa dell’udienza di merito prevista per il 14 aprile).

I giudici amministrativi sottolineano in prima battuta che "il potere di cui all’art. 32 della legge n.833/78, richiamato nell’atto impugnato, è riservato, quanto al suo esercizio, a casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave". Subito dopo si evidenzia che, "come osservato in ricorso, la normativa statale (…) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza" (la Calabria si trova in zona gialla), e che pertanto "la giustificazione del potere esercitato dal Presidente della Regione avrebbe semmai dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei parametri di cui tenere conto e del cui conseguente accertamento l’istruttoria procedimentale avrebbe dovuto farsi carico e di cui la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare contezza".

Da qui, dunque, il Tar ritiene, "viceversa che dal preambolo motivazionale dell’ordinanza impugnata si evince che: il verbale dell’Unità di Crisi del 5 marzo ’21, successivamente depositato in giudizio, diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle discussioni inerenti l’attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale ‘luogo di grande assembramento e di potenziale contagio’ e, nelle conclusioni finali, per chiedere la predisposizione di una ordinanza di chiusura delle stesse"; che "non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa dell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi, a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza ‘in molti comuni’, nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi)".

Conseguentemente, evidenzia il giudice amministrativo, "va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che: a, il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al Dpcm, mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese; b, l’incremento di posti letto Covid e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato; c, il coefficiente del 9,1% di prevalenza (…) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18 febbraio ’21, richiamato nell’atto impugnato, è - su scala nazionale - il più basso in assoluto; d, il report di monitoraggio n.42 dell’Iss richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio ‘moderata con alta probabilità di progressione’ (peggiorativa rispetto a quella del report precedente), da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’Iss".

Da qui, le conclusioni del Tar: "Ritenuto conclusivamente che le due radicali ed indifferenziate misure (ordinanze numero 10 e 11, rispettivamente del 5 e del 6 marzo 2021) adottate dal Presidente della Regione (…) sembrano ‘prima facie’ viziate in diritto", e "ritenuto comunque sussistente il requisito del periculum (…) avuto riguardo al notevole numero di giorni di didattica in presenza sottratti (…) al diritto all’istruzione finanche degli scolari più piccoli, notoriamente meno attrezzati per una didattica a distanza, e che comunque anche per i semiadolescenti e gli adolescenti costituisce in via generale una modalità di insegnamento meno efficace di quella in presenza anche sotto il profilo della socializzazione", accoglie "la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende le ordinanze impugnate con riferimento al punto 1 di ambedue i dispositivi delle stesse. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza