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Covid, costituzionalità obbligo vaccinale: verso il responso della Consulta

30 novembre 2022 | 17.52
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Undici ordinanze, con cui 5 uffici giudiziari hanno sollevato dubbi, dopo una lunga udienza pubblica sono al vaglio dei 15 giudici costituzionali

Covid, costituzionalità obbligo vaccinale: verso il responso della Consulta

Il covid è tornato protagonista a Palazzo della Consulta. Dopo una lunga giornata di udienza pubblica si è concluso il dibattito dedicato esclusivamente all'obbligo vaccinale, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia. A dichiarare la conclusione dei lavori la presidente della Corte, Silvana Sciarra. E presto, ma molto probabilmente non prima di domani, si attendono responsi sulle questioni in oggetto.

Sono 11 le ordinanze adesso al vaglio dei 15 giudici costituzionali con cui 5 uffici giudiziari hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità di obbligo e sanzioni in particolare del Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) e Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 che istituiscono l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, stabilito fino al 31 dicembre 2022, ma fatto cessare dal nuovo Governo dal 1 novembre scorso (Dl 31 ottobre 2022, n. 162).

A sollevarle sono stati i tribunali di Brescia, Catania, Padova; il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tre i giudici costituzionali relatori: Augusto Barbera, Stefano Petitti e Filippo Patroni Griffi. Vasta la platea dei difensori di operatori sanitari e professori che hanno rifiutato di vaccinarsi. Mentre Enrico De Giovanni, Federico Basilica e Beatrice Gaia Fiduccia, in qualità di avvocati dello Stato, hanno sostenuto la decisione del governo Draghi.

Tra i più critici dell'obbligo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha sollevato anche la questione della sicurezza dei vaccini; il Tar della Lombardia che chiama in causa numerosi principi costituzionali come la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e alla retribuzione, la tutela della salute, il principio dell’uguaglianza; e il tribunale di Padova che ipotizza anche la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Non sono mancati momenti di tensione a Palazzo durante il dibattimento sulle questioni sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. Critico stamattina nei confronti della Corte in particolare un avvocato di parte: "Voleva delegittimare la Corte affermando che il giudice D’Alberti (nominato giudice costituzionale lo scorso settembre dal presidente Mattarella - ndr) fosse in conflitto di interessi per aver contribuito al decreto che citiamo. Non aveva senso. Non c’è base giuridica. O fai l’avvocato o fai politica. Come fai a ricusare un giudice per ciò che ha fatto in passato?", commenta all'Adnkronos il professore Ugo Mattei, tra gli avvocati di parte che si è pronunciato sull'ordinanza 77, una delle 5 sollevate dal Tribunale di Brescia.

La lunga udienza pubblica è stata contornata da volti conosciuti che hanno animato l'accesso dibattito tra vax e no vax durante questi ultimi anni. Tra questi il professor Ugo Mattei, giurista piemontese, paladino di alcune battaglie no vax, che è intervenuto con emozione e garbo questo pomeriggio sul caso di "quattro operatrici sanitarie disposte a tamponarsi quotidianamente per lavorare", ma a cui non è stata concessa la possibilità per la norme in vigore.

"Non è razionale dal punto di vista del contagio considerare il vaccinato più sicuro del tamponato, quando lo stesso legislatore ammette la necessità del tampone, oltre al vaccino, nei concorsi pubblici. La norma è incoerente rispetto all’intenzione dichiarata", commenta all'Adnkronos il giurista. "Nel dibattimento io ho puntato sulla way out - spiega - Cioè sulla incostituzionalità chirurgica, quindi su una sentenza di accoglimento nella parte che non equipara il tampone e il vaccino; o sulla via adottata dalla Corte per l'ergastolo ostativo, cioè considerare la 162 del decreto Meloni come mutamento dell'oggetto del giudizio, dato che prima erano sospesi e ora non lo sono più, e rimandare quindi al giudice del rinvio l'oggetto del giudizio".

In alternativa la Corte "potrebbe optare per una manipolativa di rigetto, in cui si dice cioè che non c'è profilo di incostituzionalità se si equipara il tampone al vaccino nel trattamento dei sospesi, quindi - conclude - non si sospende il tamponato non vaccinato".

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