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Stato emergenza fino al 31 gennaio, mascherine subito obbligatorie

07 ottobre 2020 | 11.03
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Il presidente della Repubblica Mattarella firma il decreto. Dpcm esistente prorogato fino al 15 ottobre, Regioni potranno varare norme più restrittive. Cig, termine domande prorogato al 31 ottobre. Approvata stamane alla Camera la risoluzione della maggioranza. Multe e tamponi per chi arriva da Gb, Olanda e Belgio: verso il nuovo Dpcm. Mascherina sempre obbligatoria, ecco le eccezioni

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio del 2021.

La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e l'obbligo dell'utilizzo di mascherine -con relative eccezioni- è regolato nell'articolo 1 del Dl approvato oggi al Cdm. Il testo, in 7 articoli, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. "Da domani", ha specificato il premier Giuseppe Conte.

L'articolo 1 prevede l'obbligo "di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi".

Inoltre, "con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".

Nell'articolo 1 è anche normato il rapporto con le regioni che potranno emettere solo ordinanze "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative".

L'articolo 2 si riferisce alla app Immuni e si spiega che "è consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea". Nell'articolo 3 (Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) si specifica che i" termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, sono differiti al 31 ottobre 2020".

Nell'articolo 4 si fa riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo). Gli ultimi articoli sono dedicati alle coperture e all'entrata in vigore.

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