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Lavoro: da Fondazione studi consulenti parere su quello intermittente

17 dicembre 2014 | 16.22
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Il parere numero 7 del 2014 fa chiarezza sulla delega e sull'applicabilità dell'istituto, spiegando che il legislatore lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare le reali casistiche di utilizzo.

Lavoro: da Fondazione studi consulenti parere su quello intermittente

"Sul lavoro intermittente il legislatore lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare le reali casistiche di utilizzo di questo strumento. Ma poi è lo stesso legislatore a decidere che sia il ministero del Lavoro ad individuare, in via provvisoria, le attività a cui applicare il contratto a chiamata, in sostituzione dell'autonomia collettiva, che a volte ha solo potere ampliativo e altre volte preclusivo". A dirlo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che, con il parere numero 7 del 2014, fa chiarezza sulla delega e sull'applicabilità dell'istituto.

"E' sì vero che la contrattazione collettiva -sostiene- ha regolamentato, ma non all’interno della delega concessa dal legislatore. Quest’ultimo non ha, infatti, previsto che la contrattazione possa anche escludere l’applicabilità. L’unica delega che si ravvisa va nella direzione di una contrattazione collettiva che realmente si ponga quale termometro delle necessità di settore e, rispetto alle stesse, normi i reali casi pratici di utilizzo di tale istituto".

"La scelta di prevedere l’inapplicabilità tout court -avverte la Fondazione studi- senza entrare nel merito delle reali esigenze, appare, nei fatti, vuota. Questo perché eccede la delega riconosciuta dalla norma".

Ne discende, quindi, sottolinea, "che quanto a suo tempo evidenziato dal ministero del Lavoro debba essere così integrato: nel caso in cui la contrattazione collettiva pattuisca che tale istituto non sia applicabile al settore specifico, tale scelta equivale a una non determinazione delle esigenze contrattuali, alla stregua di un silenzio del contratto nazionale".

"L’applicabilità per tali settori, oltre che per le ipotesi soggettive, si estende anche -sottolinea- alle attività previste dalla tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923, applicabile nel silenzio del contratto collettivo stesso. Silenzio che ricordiamo essere solamente relativo alla specifica delega riconosciuta dal legislatore alle parti sociali. Per chiarire ulteriormente quanto evidenziato sopra merita fare un esempio pratico".

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