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Dai Lepta al Sina, i punti della riforma delle Agenzie ambientali

15 giugno 2016 | 15.07
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Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente "concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio 'chi inquina paga'". Così recita l’art. 1 della riforma delle Agenzie Ambientali che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, e interviene sulla disciplina dell'Ispra.

La riforma della Agenzie Ambientali nasce dal testo unificato delle proposte di legge Realacci n. 68, Bratti n. 110 e De Rosa n. 1945, volte a riformare in modo organico il sistema delle Agenzie Ambientali attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento. Il testo, approvato all’unanimità dalla Camera in prima lettura nell’aprile del 2014, ha avuto nel 2016 l’ok del Senato, che ha apportato due modifiche al testo, ed è quindi tornato alla Camera per il passaggio conclusivo.

L'Ispra e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono i cardini del Sistema nazionale (art.1), che opera in una logica a rete per l’attuazione dei Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta). I Lepta rappresentano gli standard qualitativi e quantitativi che devono essere garantiti in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale dal Sistema nazionale.

Il Sistema svolge principalmente i seguenti compiti (art.3): il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

Sottoposta alla vigilanza del ministero dell’Ambiente, l’Ispra, tra le altre cose, "svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del ministero dell’Ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale". E "adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale" (art. 4).

A capo dell’Ispra deve essere nominato un direttore generale per una durata dell’incarico di massimo quattro anni, rinnovabile una sola volta, come per i componenti degli organi dell’istituto stesso (i requisiti sono definiti dall'articolo 8).

L’Ispra svolge compiti di indirizzo e coordinamento "finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale". Altri compiti dell’Istituto riguardano, tra l’altro, la definizione degli strumenti per l'esecuzione delle attività di controllo, la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati, lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale, e le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali (art.6).

La disciplina delle Agenzie per la protezione ambientale, anch’esse dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, è demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art.7).

E’ prevista inoltre una programmazione triennale delle attività del Sistema predisposta dall'Ispra, con l’individuazione delle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei Lepta (art.10) e l’istituzione di un Sistema informativo nazionale ambientale (Sina), parte della rete informativa nazionale (Sinanet), in cui convergono gli altri sistemi informativi territoriali (art.11).

Per l’effettuazione delle analisi ambientali è organizzata una rete nazionale di laboratori accreditati (art.12), tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale.

Per lo svolgimento delle attività del Sistema è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'Ispra, composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'Ispra, che fornisce parere obbligatorio sul programma triennale (art.10) e sugli atti per il governo del Sistema e segnala al ministero dell'Ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge (art.13).

E’ disciplinata anche l’individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (art.14). Da ultimo, il testo unificato definisce le modalità di finanziamento per l'Ispra e le agenzie ambientali (art.15).

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