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Fecondazione: eterologa, da anonimato a limiti età ecco linee guida Regioni

04 settembre 2014 | 17.27
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Fecondazione: eterologa, da anonimato a limiti età ecco linee guida Regioni

(Adnkronos Salute) - Il nato da fecondazione eterologa non potrà conoscere l'́identità del donatore/donatrice di gameti. E' uno dei punti previsti dalle linee guida approvate oggi in conferenza delle Regioni: ferma restando la regola di anonimato, i dati clinici del donatore/donatrice potranno infatti essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole.

Le linee guida prevedono inoltre che sia applicabile per l'eterologa il limite di età indicato nella legge 40 sulla procreazione omologa, "secondo la quale può ricorrere alla tecnica la donna in età potenzialmente fertile. Su suggerimento delle società scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età maggiore di 50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è comunque rilevante allo stesso modo l'età della partner, con le stesse limitazioni".

Per accedere gratuitamente (o con ticket) all'eterologa, a carico del Ssn, sono previsti limiti "che comprendono l'età della donna (fino al compimento del 43esimo anno) e il numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3)". La donazione di gameti "è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni".

"Non è possibile per i pazienti - si legge ancora nel testo - scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. Ma in considerazione del fatto che la fecondazione eterologa si pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell'ottenimento di una gravidanza, il centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente".

Confermata la norma secondo cui "le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di 10 nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore".

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