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Dichiarazione precompilata 2021, da mercoledì 19 maggio l'invio: cosa fare

17 maggio 2021 | 13.15
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E' possibile visualizzare il modello sul sito dell'Agenzia delle Entrate: ecco quello che c'è da sapere

(Foto Fotogramma)
(Foto Fotogramma)

Da mercoledì 19 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata all'Agenzia delle Entrate. Sul sito il cittadino può consultare la dichiarazione, accedendo con le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica 3.0, le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia fin quando saranno valide; la Carta nazionale dei servizi; il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps fin quando sarà valido.

I dati già inseriti - dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica - vanno controllati, nel caso corretti o integrati. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Nel caso di modifiche, invece, un accertamento è sempre possibile e quindi bisogna conservare i documenti relativi. La dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato. In questo caso la scadenza dell'invio è il 30 novembre. E' possibile, una volta inviato il 730 o il Modello Redditi precompilato, comunque integrare o correggere ancora la dichiarazione fino al 25 maggio. Mentre fino al 22 giugno è possibile annullare il 730 via web.

Il 30 giugno scade il termine per pagare saldo ed eventuale acconto delle imposte. Con una maggiorazione dello 0,40% si può comunque pagare fino al 30 luglio. Il pagamento del secondo o unico acconto deve essere fatto invece entro il 30 novembre.

A partire dalla dichiarazione precompilata 2021, la detrazione del 19% sulla maggior parte degli oneri e delle spese relativi al 2020 spetta se il pagamento è stato effettuato con uno strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, di debito o prepagata, bollettino postale, assegni, ecc.). La regola non viene applicata per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Qui tutte le novità per le detrazioni 2021.

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